Valutazione preliminare
Fase 1 primo ciclo : la valutazione preliminare del rischio di alluvioni fornisce una stima dei rischi potenziali connessi a tali fenomeni
Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 49/2010, la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (fase 1) fornisce una stima dei rischi potenziali connessi a tali fenomeni, effettuata sulla base delle informazioni disponibili, di dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, comprendendo almeno le seguenti componenti (art. 4, c 2):
lett. a) “cartografie tematiche del distretto idrografico in scala appropriata comprendenti i limiti amministrativi, i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'uso del territorio”;
lett. b) “descrizione delle alluvioni avvenute in passato che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali e che, con elevata probabilità, possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa l'estensione dell'area inondabile e, ove noti, le modalità di deflusso delle acque, gli effetti al suolo e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto”;
lett. c) “descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato che, pur non avendo avuto notevoli conseguenze negative ne potrebbero avere in futuro”;
lett. d) “valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, tenendo conto di elementi quali la topografia, la localizzazione dei corpi idrici superficiali e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, le aree di espansione naturale delle piene, l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la difesa dalle alluvioni, la localizzazione delle aree popolate, di quelle ove esistono attività economiche e sociali e gli scenari a lungo termine,quali quelli socio economici e ambientali, determinati anche dagli effetti dei cambiamenti climatici".
L’esistenza sul territorio italiano della pianificazione di bacino redatta dalle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali ai sensi della Legge 183/89 e, in particolare, la vigenza dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) redatti ai sensi della Legge 267/98 ha portato a decidere a livello nazionale di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di alluvioni ritenendo il livello delle informazioni contenute nei piani adeguato ai requisiti richiesti e di procedere direttamente alla elaborazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni con i criteri previsti dalla direttiva e dal suo decreto di attuazione, applicando, quindi, le misure transitorie previste all’art. 11 c. 1 dello stesso.
Tale decisione risulta dagli atti dei Comitati Tecnici delle Autorità di Bacino ricomprese nel territorio della Regione Emilia-Romagna (dicembre 2010) e dalle relative comunicazioni al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare effettuate in occasione delle sedute dei Comitati Istituzionali dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno e del fiume Tevere del 21 dicembre 2010 e dal Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 76 del 22 dicembre 2010.
Tramite i link che seguono è possibile accedere alla documentazione relativa ai suddetti Piani che interessano il territorio emiliano-romagnolo, comprendente la relazione di piano, in cui sono illustrati criteri e metodologie utilizzate ed risultati raggiunti, la normativa e le cartografie.
PAI Bacino interregionale Reno
PAI Bacino interregionale Marecchia-Conca
PAI Bacini regionali romagnoli
PAI Bacino nazionale del fiume Tevere
PAI Bacino nazionale del fiume Po