Rifiuti, siti contaminati e servizi pubblici ambientali

Come si possono inserire, nelle specifiche tecniche, le prestazioni ambientali di un bene o di un servizio?

Le specifiche tecniche descrivono l’appalto al mercato in modo che l’operatore economico possa decidere se sono interessati o meno all’appalto e dovrebbero quindi consentire l’apertura della partecipazione alla libera concorrenza.

La disciplina degli appalti pubblici dà maggiore spazio all’inserimento di criteri ambientali e sociali nelle procedure di affidamento di beni e servizi e la definizione delle specifiche tecniche rappresenta la fase della gara che meglio si presta per connotare un bando come “verde”.

Il D.Lgs. 36/2023 permette di definire le specifiche tecniche facendo riferimento al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. Ad esempio, la stazione appaltante può richiedere che i prodotti da acquistare siano realizzati con uno specifico materiale o che contengano una data percentuale riciclata o riutilizzata. È possibile, inoltre, stabilire requisiti riguardo alla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nel prodotto. In via preliminare, si dovrebbe inserire un riferimento alla legislazione che limita le sostanze pericolose o rischiose, come ad esempio la direttiva RoHS o i regolamenti REACH e CLP. Per assicurare che il principio di non discriminazione previsto dal trattato sia rispettato, tali limitazioni si devono basare su una valutazione oggettiva del rischio. Marchi e Criteri Ambientali Minimi sono un utile punto di riferimento, poiché si basano su informazioni scientifiche e su una valutazione del ciclo di vita dei materiali e delle sostanze presenti nei prodotti e servizi interessati.

Particolarmente importante è il principio della proporzionalità: come si garantisce che i requisiti imposti in materia di processi produttivi siano atti a conseguire gli obiettivi ambientali che si intende promuovere?

Un’attenta analisi del ciclo di vita dei beni, dei servizi o delle opere da acquistare permette di definire specifiche tecniche adatte per i processi e i metodi di produzione. La valutazione del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) consente un’analisi “dalla culla alla tomba” sull’impatto ambientale dei prodotti, includendo quindi l’estrazione e la raffinazione delle materie prime, la produzione e altre fasi del processo produttivo fino all’uso e allo smaltimento. Nel caso di un singolo appalto il lavoro richiesto è considerevole. I criteri alla base delle etichette di tipo I (ad es. l’Ecolabel europeo) tipicamente si basano su una LCA per i gruppi di prodotti e servizi interessati e aiutano a identificare i criteri applicabili a processi e metodi di produzione. I criteri dell’UE in materia di GPP tengono conto delle relative risultanze e specificano metodi produttivi rilevanti per alcune categorie di prodotti e servizi, tra cui energia elettrica, prodotti tessili e mobilio.

Le specifiche tecniche possono essere quindi formulate:

  1. in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto.
    Ad esempio, se in un edificio per uffici si desidera mantenere una certa temperatura in inverno lo si può fare imponendo specifiche molto dettagliate per quanto riguarda il sistema di riscaldamento. In alternativa è possibile precisare che l’edificio, in inverno, deve essere tenuto costantemente a una temperatura interna di 18-20°C e lasciare che i concorrenti espongano varie possibilità. I concorrenti potrebbero quindi scegliere sistemi di riscaldamento e ventilazione innovativi in grado di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Si può chiedere ai concorrenti di fornire dati tecnici a conferma della fattibilità dei metodi proposti. Inoltre, è importante tenere conto di come si inseriranno i termini dell’offerta nelle clausole contrattuali.
  2. mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture.

Gli standard esercitano un’influenza fondamentale nella progettazione di prodotti e processi, e molte di esse prevedono caratteristiche ambientali, tra cui l’uso di materiali, la durabilità o il consumo di energia o acqua. I riferimenti agli standard tecnici comprendenti tali caratteristiche ambientali possono essere effettuati direttamente nella specifica, aiutando così a definire l’oggetto in modo chiaro. Il codice degli appalti fa riferimento agli standard europei, internazionali o nazionali e a vari altri sistemi di riferimento tecnici come uno dei mezzi per definire le specifiche. Quando ci si riferisce a uno standard, si deve inserire la dicitura “o equivalente”. Ciò significa che devono essere accettate le prove della conformità a uno standard equivalente. Le prove possono consistere in una relazione di prova o in un certificato di un organismo di valutazione della conformità. Un concorrente può usare a tale scopo anche una documentazione tecnica del fabbricante qualora non abbia la possibilità di ottenere prove di terzi entro i termini richiesti per motivi non imputabili allo stesso. La Stazione appaltante deve quindi stabilire se tale documentazione attesta la conformità.

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ultima modifica 2024-06-06T13:20:54+02:00
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