Parchi, foreste e Natura 2000

La combustione di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali

Tutte le nuove indicazioni su quando e come è consentita.

Anche alla luce delle recenti disposizioni della Regione Emilia-Romagna (Delibera G.R. n. 33 del 13/1/2021 e n.189 del 15/2/2021, Determina n. 2575 del 15/2/2021) è stata realizzata una pagina web che sintetizza le modalità e la regolamentazione degli abbruciamenti controllati del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli rivolta ai cittadini e agli “addetti ai lavori”. Con l’entrata in vigore delle nuove misure straordinarie per la tutela della qualità dell’aria, infatti, è diventato più complesso il quadro delle regole che bisogna rispettare per queste pratiche agricole ed è sembrato opportuno chiarirne i diversi aspetti in una pagina riepilogativa.  

L’abbruciamento dei residui vegetali è considerato da molti una pratica agricola ordinaria, finalizzata non solo a ripulire il terreno, ma anche alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, alla concimazione dei terreni coltivati ed al controllo delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie in grado di colpire le colture agrarie. Ma la combustione non controllata di residui agricoli rappresenta sempre una fonte di emissioni inquinanti in atmosfera, produce sostanze con impatti a scala globale, regionale e locale sulla qualità dell’aria, la salute umana ed il clima, ed ha un impatto negativo sulla biodiversità e sul paesaggio, senza contare il rischio di incendi boschivi che sovente hanno origine dal propagarsi incontrollato delle fiamme.

È quindi fortemente consigliato limitare gli abbruciamenti e se possibile gestire i residui agricoli attraverso il compostaggio o il conferimento nei centri di raccolta.

Se non vi è altra possibilità, l’abbruciamento dei residui agricoli è consentito nel rispetto di alcune condizioni e limiti previsti dalle norme nazionali, regionali e comunali. In Emilia-Romagna si ricorda che l'abbruciamento di questi residui è ovunque vietato nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “grave pericolosità per gli incendi boschivi” ed è inoltre vietato nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile nelle zone di pianura, ai fini della tutela della qualità dell’aria. Sono sempre fatte salve però le deroghe per le prescrizioni di lotta obbligatoria emesse dall’Autorità fitosanitaria, ad esempio nel caso di una grave patologia che colpisce le piante di melo e pero come quella del colpo di fuoco batterico.

Rispetto ai divieti posti in pianura ai fini della qualità dell’aria è concessa, inoltre, la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria.

Gli abbruciamenti possono essere comunicati telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un’e-mail all’indirizzo “so.emiliaromagna@vigilfuoco.it” o, appena sarà disponibile, utilizzando l’apposito applicativo web. Si prevede infatti che a breve uscirà una app dedicata. La comunicazione può essere obbligatoria in alcuni specifici casi, come ad esempio per gli abbruciamenti che vengono eseguiti a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dai pioppeti e dagli altri impianti di arboricoltura da legno, oppure per le deroghe previste dalla normativa sulla qualità dell’aria.

Per maggiori info:

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ultima modifica 2021-03-03T17:11:26+02:00
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