Parchi, foreste e Natura 2000

Vietato bruciare i residui vegetali agricoli e forestali nei Comuni di pianura

Termina per ora la fase di attenzione agli incendi boschivi, ma tornano in vigore i divieti per la tutela della qualità dell’aria

Dal primo ottobre 2023 fino al 30 aprile 2024 torna in vigore il divieto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali nei Comuni delle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890) già individuati dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Il divieto non si applica quindi nei comuni dell'ambito “Appennino” (che nella carta sono colorati in azzurro). Sono sempre fatte salve, inoltre, le deroghe in caso di attuazione di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.

Termina invece il 30 settembre la fase di attenzione per gli incendi boschivi, che limitava gli orari di abbruciamento: nei Comuni dell'Appennino in cui sono tuttora ammessi gli abbruciamenti non è quindi più attuale la prescrizione di spegnere il fuoco entro le ore 11,00 della mattina.

Nei Comuni della pianura e dell’agglomerato di Bologna è ammessa una deroga per soli due giorni per ogni proprietario o possessore del terreno, valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. Quest'anno, a partire dal 1 novembre e fino al 29 febbraio, la deroga non sarà più consentita nelle zone in cui entrerà in vigore il nuovo Decreto-legge n. 69/2023 convertito con Legge n. 103/2023: nei comuni dell’Agglomerato di Bologna e nelle zone dichiarate svantaggiate ai sensi del FEASR, i due giorni di deroga possono essere usufruiti durante tutto il periodo ottobre-aprile, ma nei Comuni delle zone di Pianura est e ovest, se non sono state individuate delle zone svantaggiate per il FEASR, i due giorni di deroga possono ricadere solo nel mese di ottobre o nei mesi di marzo e aprile. Tale deroga è comunque consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “liberiamo l'aria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog. Chi intende procedere in deroga deve necessariamente comunicare preventivamente l’attività di abbruciamento con una delle seguenti modalità:

La stessa comunicazione è dovuta anche nei Comuni dell'Appennino, dove però l’obbligo vige solo se l'attività di abbruciamento è prevista a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.

L’attività di abbruciamento deve avvenire in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, in assenza di vento e deve terminare entro 48 ore dalla comunicazione. Le comunicazioni verranno automaticamente trasmesse ai Vigili del Fuoco, al Comune e ai Carabinieri Forestali per gli eventuali controlli.

Per le comunicazioni di abbruciamento per motivi fitosanitari non vanno utilizzate queste modalità: bisogna fare riferimento unicamente alle procedure e utilizzare la modulistica predisposte dal Settore Fitosanitario regionale, disponibili al link https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti

Le informazioni e i dettagli circa le corrette modalità di abbruciamento sono disponibili al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti

Elenco dei comuni delle zone Pianura Ovest, Pianura Est e agglomerato di Bologna - Allegato 1 della D.G.R. n. 189 del 15/02/2021.

Link alla pagina delle norme del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) alle quali, nel periodo novembre-febbraio, si aggiungono le nuove disposizioni dell'art.10 del  Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69/2023 convertito con Legge n. 103/2023; la pagina contiene i riferimenti alle zone svantaggiate FEASR.

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ultima modifica 2023-10-05T12:03:14+02:00
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