Parchi, foreste e Natura 2000

Il regolamento europeo (UE) n. 1143/2014 e il Decreto Legislativo n. 230/2017

Le disposizioni in sintesi del Regolamento europeo e del decreto attuativo

Foto: Logo Unione EuropeaIl Regolamento europeo (pdf871.07 KB) sulle specie esotiche invasive (UE) n. 1143/2014 e il Decreto Legislativo 230/2017 (pdf1.28 MB) di adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, recano disposizioni volte a prevenire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive inserite in un elenco ufficiale appositamente adottato, dinamico che viene periodicamente rivisto.  

Il Regolamento introduce i seguenti divieti per i quali tali specie non possono essere:

  • introdotte o fatte transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
  • detenute, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
  • allevate o coltivate, anche in confinamento;
  • trasportate o fatte trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
  • vendute o immesse sul mercato;
  • utilizzate, cedute a titolo gratuito o scambiate;
  • poste in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;
  • rilasciate nell'ambiente.

Il Regolamento istituisce un sistema di sorveglianza finalizzato al rilevamento precoce ed eradicazione rapida delle specie che compaiono o ricompaiono sul territorio dell’Unione europea.  Per quanto riguarda le specie esotiche invasive già presenti e ampiamente diffuse, il Regolamento prevede piani nazionali per la gestione della specie.  

 

Permessi e autorizzazioni in deroga

 foto: Pianta dei pappagalli - Asclepias syriaca L.In deroga ai divieti viene instaurato un regime di permessi e autorizzazioni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE, da applicarsi in particolare a orti botanici e giardini zoologici, che devono richiedere una specifica autorizzazione per la detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Anche istituti di ricerca e altri soggetti possono in casi particolari ottenere un’autorizzazione alla detenzione di specie esotiche invasive incluse nella lista per attività di ricerca o conservazione ex situ. È anche prevista, in casi eccezionali, la possibilità di un’autorizzazione in deroga per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura economica o sociale. Le richieste di autorizzazione o deroga vanno presentate al Ministero Ambiente. Viene prevista l’esecuzione di ispezioni e controlli da parte del Ministero, con il supporto dell’ISPRA, delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di garantire che gli istituti adempiano agli obblighi e alle condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ( foto tratta da sito ISPRA: Pianya dei Pappagalli - Autore: Karelj - Licenza: Public Domain).

Controlli ufficiali

Vengono disciplinati i controlli ufficiali presso le Dogane, i Punti di entrata ex DLgs 214/2005 (nel caso di specie vegetali) e i Posti di Ispezione Frontaliere (PIF) (nel caso di specie animali) e stabiliti gli obblighi a carico degli importatori o dei loro rappresentanti in dogana.

 

Ambito di applicazione e casi di esclusione  

Il Regolamento si applica a tutte le specie esotiche invasive.

Il regolamento non si applica:

  • alle specie che mutano il loro areale naturale non ad opera dell’uomo, ma in risposta al mutamento delle condizioni ecologiche e ai cambiamenti climatici;
  • agli organismi geneticamente modificati di cui all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE;
  • agli agenti patogeni che causano le malattie degli animali; ai fini del presente regolamento si intende per «malattie degli animali» la presenza di infezioni e infestazioni negli animali, causata da uno o più agenti patogeni trasmissibili agli animali o all'uomo;
  • agli organismi nocivi di cui all'allegato I o all'allegato II della direttiva 2000/29/CE e agli organismi nocivi per i quali sono state adottate misure ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, di detta direttiva;
  • alle specie che figurano nell’elenco contenuto nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 quando sono impiegate nell'acquacoltura;
  • ai microrganismi coltivati o importati per essere utilizzati nei prodotti fitosanitari già autorizzati o per i quali è in corso una valutazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; o
  • ai microrganismi coltivati o importati per essere utilizzati nei biocidi già autorizzati o per i quali è in corso una valutazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.

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ultima modifica 2023-01-31T12:40:29+01:00
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