I corsi formativi per l’iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali
Gli obblighi di formazione professionale per le Imprese interessate
La normativa che regola l’iscrizione all’Albo delle Imprese forestali prevede obblighi di formazione per le Imprese interessate e stabilisce un graduale iter di adeguamento delle competenze di chi lavora in bosco.
I percorsi formativi, riconosciuti dalla Regione e organizzati da soggetti accreditati (PDF - 313.5 KB) presso l'Ente, contengono insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche. Sono tenute verifiche di apprendimento intermedie e finali per valutare la conoscenza delle giuste procedure operative (utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, preparazione delle aree di lavoro, abbattimento, allestimento consistente in sramatura, depezzatura ed esbosco) nonché dei principali aspetti normativi necessari all'ottenimento del “Certificato di competenza”, rilasciato dopo il superamento delle verifiche conclusive.
L'ottenimento della qualifica professionale e/o dell'unità di competenza deve essere comunicato al Settore regionale competente, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it, utilizzando gli appositi modelli di autocertificazione. (ZIP - 22.6 KB)
Per le categorie A e C aventi valenza regionale
A partire dal 1° maggio 2025, non sarà più possibile per le Imprese iscriversi dimostrando la propria capacità tecnica-professionale con la sola documentazione attestante l’attività svolta sul territorio regionale in ambito forestale nei 5 anni precedenti la richiesta di iscrizione. Da tale data, anche per poter rimanere iscritti, sarà obbligatorio che almeno uno dei soggetti per i quali venga certificata la formazione (Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”, facente parte del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per l’ottenimento della qualifica di Operatore forestale o il conseguimento di titolo equivalente codificato da altre Regioni o dalle Province autonome, se aderente ai criteri minimi nazionali definiti dal sopra citato D.M. n.4470 del 29/4/2020 e previo mutuo riconoscimento dell’equivalenza da parte di entrambi gli Enti) debba essere o uno dei titolari/rappresentanti legali o un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Successivamente al 1° maggio 2025 verranno automaticamente cancellate dall’Albo le imprese che nel frattempo non avranno regolarizzato la propria posizione integrando l’iscrizione con l’invio degli attestati della formazione conseguita, sempre che nel frattempo non si sia già optato per il passaggio alle categorie An, Bn o Cn, qualora sussistano i presupposti di cui al punto successivo.
Per le categorie A e C aventi valenza nazionale (in sigla An e Cn)
l’iscrizione è consentita ad Imprese, anche individuali, in cui il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale acquisite attraverso il conseguimento dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”, facente parte del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per l’ottenimento della qualifica di Operatore forestale o il conseguimento di titolo equivalente codificato da altre Regioni o dalle Province autonome, se aderente ai criteri minimi nazionali definiti dal sopra citato D.M. n.4470 del 29/4/2020 e previo mutuo riconoscimento dell’equivalenza da parte di entrambi gli Enti.
Per la categoria B avente valenza nazionale (in sigla Bn)
per l’iscrizione è necessario che le Imprese possiedano una maggiore capacità tecnica-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno un addetto in possesso della certificazione della qualifica di Operatore forestale (corso di n. 240 ore) ottenuta al termine del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna e di almeno due addetti in possesso della certificazione dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”, facente parte del medesimo percorso formativo. Almeno uno dei soggetti per i quali è certificata la formazione deve essere o uno dei titolari/rappresentanti legali o un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno.
La categoria B avente valenza regionale è stata soppressa il 31/12/2022. Successivamente a tale data le imprese iscritte in tale categoria hanno mantenuto l’iscrizione all’Albo ma sono state automaticamente trasferite nella categoria A con valenza regionale.
Collegamenti utili
- La scheda descrittiva (PDF - 131.1 KB) della qualifica professionale di Operatore forestale e delle "Unità di competenza".
- Corsi di formazione: soggetti accreditati dalla Regione Emilia-Romagna (PDF - 313.5 KB).
Per informazioni
Regione Emilia-Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane
Viale Aldo Moro 30, 40127 Bologna
Tel. 051.527.6080/6094
E-mail: segrprn@regione.emilia-romagna.it
E-mail certificata: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it