Parchi, foreste e Natura 2000

Scorte commerciali di specie esotiche invasive

(foto tratta dal sito ISPRA: scoiattolo grigio - Autore: Sandro Bertolino)

Coloro che detengono scorte commerciali di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, acquisite prima della loro iscrizione negli elenchi, sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (pdf1.28 MB) (ovvero istituti di ricerca, giardini zoologici, orti botanici, ecc), entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione (Art. 28 del decreto legge 230/2017).

(foto tratta dal sito ISPRA:  Ibis Sacro - Autore: Andrew Massyn, Licenza: Public Domain)

Gli stessi hanno l’obbligo entro 180 giorni dall’iscrizione delle specie negli elenchi, di comunicare al Ministero dell’Ambiente e alla Regione l’inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili detenuti, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito all’entrata in vigore del decreto o dell’iscrizione negli elenchi unionale e nazionale. Anche in questo caso devono essere prese le opportune misure per evitare la fuga e la riproduzione degli esemplari.

La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali, quali i privati cittadini, possono essere effettuati entro il termine massimo di un anno dall'iscrizione della specie negli elenchi di specie esotiche invasive, purché' gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure per evitarne la fuga e la riproduzione. La vendita e il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono comunicati al Ministero. I privati cittadini che sono entrati in possesso di esemplari vivi  possono successivamente affidare gli stessi esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere.

Tali termini temporali sono già scaduti per il caso delle 88 specie di rilevanza unionale attualmente inserite nelle liste ufficiali dell’Unione. I termini sono comunque sempre validi per le specie che verranno iscritte nelle nuove liste dell’Unione o nell’elenco nazionale, in corso di definizione, una volta che gli elenchi saranno approvati.

Il Ministero dell’Ambiente, basandosi sulle informazioni ricevute, può disporre i controlli previsti dall’art. 13, al fine di verificare l’impossibilità di fuga e di riproduzione nel caso della denuncia di possesso di cui all’Art. 26 o di fuoriuscita nel caso della comunicazione di cui all’art. 28. Qualora i controlli abbiano esiti negativi, gli esemplari e la prole vengono confiscati e il Ministero dell’Ambiente ne dispone secondo le modalità previste all’art. 25 comma 7 del decreto.

Disposizioni specifiche per le specie oggetto di acquacoltura

(foto tratta dal sito ISPRA: Giacinto d'acqua - Autore: Andrea Moro - Progetto Dryades - Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste)Le autorizzazioni per le specie di acquacoltura, rilasciate ai sensi dell’art. 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 (relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti), si intendono revocate al termine di due anni dall’iscrizione della specie negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche qualora fosse stata indicata nelle stesse autorizzazioni una durata temporale superiore.

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ultima modifica 2023-01-31T12:30:23+01:00
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