(foto tratta dal sito ISPRA: scoiattolo grigio - Autore: Sandro Bertolino)

Coloro che detengono scorte commerciali di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, acquisite prima della loro iscrizione negli elenchi, sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (PDF - 1.2 MB) (ovvero istituti di ricerca, giardini zoologici, orti botanici, ecc), entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione (Art. 28 del decreto legge 230/2017).

Gli stessi hanno l’obbligo entro 180 giorni dall’iscrizione delle specie negli elenchi, di comunicare al Ministero dell’Ambiente e alla Regione l’inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili detenuti, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito all’entrata in vigore del decreto o dell’iscrizione negli elenchi unionale e nazionale. Anche in questo caso devono essere prese le opportune misure per evitare la fuga e la riproduzione degli esemplari.

(foto tratta dal sito ISPRA:  Ibis Sacro - Autore: Andrew Massyn, Licenza: Public Domain)

La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali, quali i privati cittadini, possono essere effettuati entro il termine massimo di un anno dall'iscrizione della specie negli elenchi di specie esotiche invasive, purché' gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure per evitarne la fuga e la riproduzione. La vendita e il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono comunicati al Ministero. I privati cittadini che sono entrati in possesso di esemplari vivi  possono successivamente affidare gli stessi esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere.

Tali termini temporali sono già scaduti per il caso delle 88 specie di rilevanza unionale attualmente inserite nelle liste ufficiali dell’Unione. I termini sono comunque sempre validi per le specie che verranno iscritte nelle nuove liste dell’Unione o nell’elenco nazionale, in corso di definizione, una volta che gli elenchi saranno approvati.

Il Ministero dell’Ambiente, basandosi sulle informazioni ricevute, può disporre i controlli previsti dall’art. 13, al fine di verificare l’impossibilità di fuga e di riproduzione nel caso della denuncia di possesso di cui all’Art. 26 o di fuoriuscita nel caso della comunicazione di cui all’art. 28. Qualora i controlli abbiano esiti negativi, gli esemplari e la prole vengono confiscati e il Ministero dell’Ambiente ne dispone secondo le modalità previste all’art. 25 comma 7 del decreto.

Disposizioni specifiche per le specie oggetto di acquacoltura

(foto tratta dal sito ISPRA: Giacinto d'acqua - Autore: Andrea Moro - Progetto Dryades - Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste)

Le autorizzazioni per le specie di acquacoltura, rilasciate ai sensi dell’art. 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 (relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti), si intendono revocate al termine di due anni dall’iscrizione della specie negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche qualora fosse stata indicata nelle stesse autorizzazioni una durata temporale superiore.