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Introduzione

A partire da lunedì 10 agosto 2026 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile proroga la fase di preallarme (codice arancione) per gli incendi boschivi sulle seguenti aree: le zone di collina (IB_RN2, IB_FC2, IB_RA1, IB_BO2, IB_MO2, IB_RE2, IB_PR2, IB_PC2), pianura (IB_RN3, IB_FC3, IB_RA2, IB_BO3, IB_FE2, IB_MO3, IB_RE3, IB_PR3, IB_PC3) e costa (IB_RA3, IB_FE1). Rimangono invece in fase di attenzione i territori del crinale appenninico. Il termine sarà rivisto in base all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

Con il decreto di grave pericolosità viene stabilito il divieto assoluto di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producano fiamme, scintille o braci, all’interno delle aree forestali. Sono anche vietati gli abbruciamenti di residui vegetali e delle stoppie.

All’aumento dei divieti corrisponde un inasprimento delle sanzioni. Chi vìola le prescrizioni o adotta comportamenti pericolosi può subire sanzioni fino a 10.000 euro. Sotto il profilo penale, è prevista la reclusione da 4 a 10 anni, se l’incendio è doloso (provocato volontariamente); ma anche se l’atto è solo colposo (causato in maniera involontaria), per negligenza, imprudenza o imperizia, si può essere condannati a risarcire i danni.

Le segnalazioni vanno fatte al:

  • 112 numero unico di emergenza (NUE) per segnalare illeciti e comportamenti a rischio di incendio boschi

Per saperne di più: il comunicato dell'Agenzia

Ultimo aggiornamento: 10-08-2026, 15:14