Deliberazioni della Giunta Regionale relative a disposizioni e indicazioni applicative in Emilia-Romagna in merito all'Ordinanza PCM n. 3274/2003 e al Decreto ministeriale 14 settembre 2005
archivio contributi da Sismica Forum 2004 - 2008
- sorteggi pratiche sismiche di Franco Giusti del 29/03/2006
Dopo aver letto la nuova normativa sismica,avevo capito fossero già obbligatori i sorteggi delle pratiche sismiche in tutte le zone 2 e, dal prossimo anno nelle zone 3.
E' possibile capire questo sistema di sorteggio,e quando sarà applicato nella sua completezza, visto che non mi è chiaro?
Faccio questa domanda perchè mi sembra non sia per nulla applicata questa nuova normativa che, secondo me, deve già essere introdotta in tutte le zone 2, a partire da ora.
Ringrazio anticipatamente
Franco Giusti
(francogg@katamail.com) - Edifici esistenti di valore storico architettonico e/o testimoniale di Mario Casarini del 17/03/2006
Per gli edifici esistenti di valore storico architettonico e/o testimoniale, generalmente posti dagli strumenti urbanistici comunali nelle categorie di intervento di restauro e risanamento conservativo o in ristrutturazione con vincolo parziale, ma non vincolati dalle Soprintendenze, si dovrà procedere all'adeguamento sismico o al più semplice miglioramento?
Grazie a chiunque voglia rispondere o contribuire.
Mario, Casarini
(arch.casarini@tin.it) - Pianificazione territoriale e urbanistica: analisi di pericolosità e parere preventivo sui piani. di Servizio Geologico Sismico e dei Suoli del 16/03/2006
In merito all'oggetto, già in parte trattato al punto 6 dell'allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 1677/2005, si ritiene utile fare conoscere le considerazioni svolte in una recente nota regionale di risposta alla Provincia di Ferrara, anche per precisazioni relative a indicazioni fornite da tale Provincia ai propri Comuni.
Allegato DGR_1677-06_allA_p6.pdf
(PDF - 574.1 KB)Servizio Geologico Sismico, e dei Suoli
(segrgeol@regione.emilia-romagna.it) - Sanatoria e richiesta di integrazione ai fini della normativa antisismica di Marilena Carrozza del 06/03/2006
Il 19/12/2005 ho presentato una DIA a sanatoria al Comune di Bologna; successivamente mi è stata richiesta formalmente un’integrazione relativa alla normativa antisismica in vigore dal 24/10/2005.
La sanatoria riguarda una porzione di fabbricato costruito in più fasi a partire dagli anni ’30 fino a metà degli anni ’50.
Le opere da sanare si riferiscono ad una diversa distribuzione degli spazi interni, ad una terrazza prevista nel progetto ma mai realizzata, e all’accorpamento, senza opere, di due unità immobiliari (il cui frazionamento era solo a livello catastale, in quanto entrambe in uso alla stessa proprietà) collegate da una scala che venne realizzata, di fatto, non conforme al progetto licenziato.
Mi si chiede di presentare il deposito delle strutture di allora o una relazione di un ingegnere che dichiari che la struttura esistente è adeguata alla normativa vigente antisismica – con tutto quel che ne consegue - senza la quale documentazione non è possibile chiudere la pratica di sanatoria presentata.
Si sottolinea che nell’atto notorio firmato dalla proprietà a corredo della documentazione necessaria per la presentazione della DIA a sanatoria, la stessa si assume la responsabilità di dichiarare che le opere in difformità all’ultimo progetto presentato per l’immobile in questione, risalgono alla costruzione stessa. Dal 1956 non sono state realizzate opere di nessun genere come per altro dimostrato dalla planimetria catastale presentata nel 1956 che tiene conto delle modifiche oggetto di sanatoria.
L’incontro con il tecnico del comune rimanda alla vostra interpretazione della normativa e quindi alla richiesta di quanto in oggetto.
Chiedo come si possa proseguire per la presentazione di quanto richiesto dato che non esiste alcun deposito ovviamente per le strutture di quel fabbricato, e come un ingegnere possa fare una relazione relativa a tutto il fabbricato presupponendo saggi ovunque assumendosi la responsabilità per un edificio costruito 70 anni fa.
Ritengo assurda la richiesta dell’amministrazione ma non so come proseguire!
Cordiali saluti ed attendo risposte
Bologna, 1 Marzo 2006
Geometra Marilena Carrozza
(marilena.carrozza@fastwebnet.it) - possibilità di varianti strutturali ? di gianni bignardi del 23/02/2006
Precisazione su Varianti presentate dopo 23/10/2005 :nel caso di lavori strutturali in varainte a P.dC. già presentate e non iniziate alla data del 23/10/2005 come va interpretato il fatto che " si deve procedere ad una revisione strutturale del progetto che tenga conto dei criteri antisismici " ? revisione e quindi piena rispondenza di tutto il progetto strutturale ? o della parte in variante ? e se , come probabile , l'opera è in corso e parzialmente già costruita? facciamo il caso che la variante sia una sopraelevazione di un piano che interviene su un fabbricato già in buona parte costruito , seguendo la precedente normativa non sismica : facciamo antisismica la variante e mettiamo il cappello nuovo sul vestito vecchio o adeguiamo tutto il fabbricato già costruito (improponibile) o neghiamo la variante o annulliamo il titolo abilitatitvo se già era stato rilasciato ?
E nel caso invece di variante presentata dopo il 23/10/2005 su fabbricato che era partito avvalendosi della possibilità di utilizzare la normativa non sismica , quali varianti strutturali saranno possibili?
cordialità
ing. gianni bignardi
mirandola
(gianni.bignardi@studiogiannibignardi.it)
- Re: lavori piccola entità di Marco Giacopelli Vania Passarella del 27/01/2006
Da quanto lei dice, e dagli esempi riportati nel suo contributo appare chiaro che si riferisca ad interventi che interessano la struttura del fabbricato e che, conseguentemente, devono portare ad un miglioramento della risposta alle azioni sismiche. Pertanto l’ipotesi fatta di non indebolire la struttura limitandosi ad una verifica che non tiene conto di tali forze è in contraddizione con quanto sopra riportato.
Il miglioramento sismico comporta sempre una valutazione, anche in forma semplificata e/o qualitativa (come indicato al punto C.9.1.2. della circolare n. 65/AA.GG. del 10 aprile 1997 Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” di cui al Decreto ministeriale 16 gennaio 1996 “…per ogni intervento, deve essere valutata, in forma anche semplificata, la sicurezza finale e l’incremento di sicurezza conseguito.”) del miglioramento complessivo che si otterrà dopo i lavori in progetto.
Anche le Norme tecniche per le costruzioni ( di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 2005), al punto 9.3.2 “Classificazione degli interventi conseguenti a nuove esigenze e/o trasformazioni della costruzione”, prevedono solo due tipologie di intervento: adeguamento e miglioramento, specificando che il progetto dovrà essere riferito alle strutture interessate e documentare che le trasformazioni e/o variazioni non producano sostanziali modifiche al comportamento globale della struttura e che conferiscano all’intera struttura un aumento della sicurezza per la pubblica incolumità.
E’ opportuno che il professionista incaricato, nell’ambito delle verifiche sopracitate, esegua sempre delle valutazioni sia in termini di rigidezza che di resistenza e, conseguentemente, sulla distribuzione delle azioni sismiche (basti pensare a cosa succede, in termini di rigidezza e di resistenza, quando una “bella” parete di taglio viene spezzata in due da una apertura anche piccola).
La Delibera di Giunta regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005 illustra le diverse procedure da seguire a seconda che i lavori riguardino edifici siti in zona a media o a bassa sismicità.
Diverso è il caso delle opere di trascurabile importanza, infatti per queste la legge regionale n. 35/1984, come successivamente modificata dalla L.R. n. 40/1995 e L.R. n. 31/2002, all’art. 2 “Procedure” prevede che i lavori possano essere iniziati senza preventiva autorizzazione, e al successivo art. 6 “Provvedimenti attuativi” definisce che non sono soggette ai procedimenti di controllo.
La Regione Emilia - Romagna sta elaborando un documento utile per la definizione dei criteri che devono guidare nell’individuazione delle opere di trascurabili importanza ai fini della pubblica incolumità, sia per nuove costruzioni che per modifiche all’esistente, e, conseguentemente, un primo elenco di tali opere. In assenza dell’atto formale il progettista, sulla base della propria professionalità e sensibilità, dovrà fare opportune considerazioni che devono essere depositate assieme all’asseverazione da allegare alla Denuncia di inizio attività o al Permesso di costruire.
E’ non banale sottolineare che, nell’ambito delle valutazioni che il professionista è tenuto a fare, l’appartenenza alla categoria sopracitata (opere di trascurabile importanza per la pubblica incolumità) comporta in ogni caso il rispetto della normativa sismica. A tal fine si evidenzia che anche opere non strutturali quali comignoli, torrini, parapetti ecc. devono, ai sensi del punto C.9.3.5. “aggetti verticali” del D.M. 16/01/1996, resistere alle forze sismiche di progetto.
Ing. Marco Giacopelli – Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma
Ing. Vania Passarella – Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
(mgiacopelli@regione.emilia-romagna.it)
- Re: lavori piccola entità di Marco Giacopelli Vania Passarella del 27/01/2006
- Richiesta al DPC per interpretazione art. 2 ordinanza PCM n. 3274 di DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA del 21/01/2004
A seguito di motivate varie osservazioni, pervenute nei mesi scorsi anche da parte di Ordini professionali, si conferma l'intenzione di proporre una prossima modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1435/2003 al fine di confermare la durata (18 mesi, a partire dal 9 maggio 2003) del periodo di regime transitorio previsto dall'ordinanza PCM n. 3274/2003.
Invece, in merito a diversi altri quesiti inviati nel frattempo, per edifici e opere infrastrutturali a carattere strategico o rilevante per il collasso, circa l'immediato obbligo di applicazione delle normative tecniche di cui agli allegati 2, 3 e 4 dell'ordinanza PCM n. 3274/2003, si è ritenuto necessario richiedere uno specifico parere (vedi nota allegata) direttamente al Dipartimento della Protezione Civile quale soggetto deputato all’interpretazione autentica nonché alla definizione dei criteri e delle linee guida uniformi per la corretta applicazione della normativa antisismica contenuta nell’ordinanza sopra citata, derivando quest’ultima da una decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di proposte tecniche predisposte da apposita Commissione scientifica nazionale che si è riunita sotto l’egida dello stesso Dipartimento della Protezione Civile.
Allegato richiesta_interpretazione_art_2.pdf
(PDF - 321.3 KB)DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
(gdambsegr@regione.emilia-romagna.it) - Periodo transitorio: quale? di Nicola Cosentino del 05/08/2003
Dalla Delibera non è molto chiaro se il periodo transitorio sia 12 o 18 mesi: due commi successivi dichiarano cose diverse.
Inoltre, sarebbe opportuno chiarire cosa si intende esattamente come periodo transitorio, ossia a quale stato dell'iter costruttivo (dal preliminare o richiesta di concessione all'inizio dei lavori) ci si deve trovare alla scadenza dei diciotto mesi per applicare o meno le nuove norme?
Nicola, Cosentino
(nicola.cosentino@mail.ing.unibo.it)