Ordinanza n. 112 del 30 settembre 2013 - Modifica dell’Ordinanza 35/2013 “Modalità di applicazione dell’art. 3 comma 10 della legge 122 di conversione del d.l. 74/2012”

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Ordinanza n. 35 del 20/03/ 2013  - MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 10 DELLA LEGGE 122 DI CONVERSIONE DEL D.L. 74/2012 (PDF - 39.3 KB)

(JPEG - 207.1 KB)I livelli di gravità e diversificazione dei danni prodotti dal sisma, in conseguenza dei quali si ritiene opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero, dando priorità a quelli necessari ad assicurare livelli di sicurezza che consentano la ripresa dell’attività produttiva, garantendo la sicurezza per gli imprenditori e di lavoratori, sino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;

La Legge 122/2012, di conversione del D.L. 74/2012, individua, per gli edifici in cui si svolgono attività produttive, obblighi differenziati per quanto concerne la valutazione della sicurezza strutturale.

Infatti, a fronte di un generale obbligo di procedere a tale valutazione, e ad eventuali interventi di miglioramento, nel caso in cui questi edifici ricadano nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 10, primo capoverso, questo obbligo non sussiste. Gli edifici in parola hanno infatti subito un sisma di elevata intensità, senza che venisse superata la loro capacità sismica, rimanendo in campo elastico. Anche al fine di facilitare l’applicazione operativa del sopra richiamato comma, il Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna, assunte le funzioni di Commissario Delegato di cui all’art. 1, comma 2, della medesima Legge, ha disposto, con l’ordinanza n. 58 del 17 ottobre 2012, la costituzione di un gruppo di esperti. Gli esperti sono incaricati di mettere a punto “i criteri operativi per l’applicazione dell’art. 3, comma 10, della Legge 1 agosto 2012, n. 122 (omissis) nonché una mappa che, per ciascun punto del territorio dei trentatré comuni della Regione Emilia Romagna elencati nell’allegato 1 consenta di stabilire il superamento, o meno, del 70% dell’accelerazione spettrale elastica così come previsto dal predetto comma 10”.

Il documento MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’ART.3 COMMA 10 DELLA LEGGE 122 DI CONVERSIONE DEL D.L.74/2012  (PDF - 979.6 KB)  riporta, ai sensi dell’incarico del Commissario Delegato, detti criteri operativi. Al documento è inoltre allegata una cartografia che, sulla base dei criteri operativi sopra richiamati, consente al tecnico incaricato di valutare il superamento, o meno, del 70% dell’accelerazione spettrale elastica, così come previsto dal predetto comma 10.

La cartografia indicativa delle aree in cui è stato raggiunto e superato uno scuotimento del 70 per cento dell’accelerazione spettrale elastica, così come previsto dal predetto comma 10 è stata prodotta considerando le classi d’uso definite al paragrafo 2.4.2 delle NTC 2008 (D.M. 14 gennaio 2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni) e riporta i seguenti tre limiti:

  • Limite della zona di possibile esclusione per costruzioni di classe d’uso I

  • Limite della zona di possibile esclusione per costruzioni di classe d’uso II

  • Limite della zona di possibile esclusione per costruzioni di classe d’uso III