Un albero per ogni neonato
La Regione Emilia-Romagna supporta i Comuni nell'attuazione della Legge 113/1992 attraverso la fornitura di alberi dai vivai forestali pubblici regionali e l'erogazione di contributi per la loro messa a dimora.
La Legge n. 113 del 29 gennaio 1992, "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica", promuove la crescita del verde urbano prevedendo la messa a dimora di un albero per ogni neonato residente e per ogni minore adottato.
In Emilia-Romagna la sua attuazione è disciplinata dall'articolo 106 della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Un albero per ogni neonato", che affida alla Regione il compito di individuare le specie arboree ammesse, metterle a disposizione dei Comuni attraverso la rete dei vivai forestali pubblici regionali e sostenere economicamente la loro messa a dimora mediante contributi dedicati.
Attraverso la Legge 113/1992 ogni nuovo cittadino contribuisce simbolicamente alla crescita del patrimonio arboreo delle comunità locali. Gli alberi messi a dimora migliorano la qualità dell'aria, favoriscono l'adattamento ai cambiamenti climatici, incrementano la biodiversità e rendono città e paesi più vivibili. La normativa prevede inoltre che i Comuni monitorino nel tempo il proprio patrimonio arboreo attraverso il cosiddetto bilancio arboreo, che documenta l'evoluzione degli alberi presenti nelle aree pubbliche.
Come funziona l'iniziativa
L'attuazione della Legge 113/1992 in Emilia-Romagna si sviluppa in due fasi successive. In una prima fase i Comuni richiedono gratuitamente gli alberi prodotti dai vivai forestali pubblici regionali. In una seconda fase, dopo la messa a dimora delle piante, possono richiedere il contributo regionale previsto dall'articolo 106 della Legge regionale 3/1999.
La Legge 113/1992 affida alle Regioni il compito di individuare le specie da utilizzare, mettere a disposizione il materiale vivaistico necessario e assicurarne la fornitura ai Comuni. In Emilia-Romagna questo compito è svolto attraverso la rete dei vivai forestali pubblici regionali, che distribuisce gratuitamente le piante destinate all'attuazione dell'iniziativa.
Le modalità di richiesta, i termini di presentazione delle domande, i vivai coinvolti nella distribuzione, le specie disponibili e le quantità assegnabili sono definiti annualmente con specifici provvedimenti regionali.
Le piante distribuite devono appartenere esclusivamente alle specie arboree individuate dalla Regione per l'attuazione della Legge 113/1992 e, quando previsto dalla normativa vigente, devono rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione.
Dopo la messa a dimora delle piante, i Comuni possono richiedere il contributo previsto dall'articolo 106 della Legge regionale 3/1999. Il contributo è riconosciuto esclusivamente per le specie arboree ritirate gratuitamente presso i vivai forestali pubblici regionali individuati dalla Regione e successivamente messe a dimora. Non sono pertanto ammissibili piante acquistate autonomamente dai Comuni o provenienti da altre strutture vivaistiche.
Per accedere al contributo, il Comune deve presentare una certificazione che attesti il numero di nascite e adozioni registrate nell'annualità di riferimento e il numero di piante effettivamente messe a dimora.
L'importo del contributo non è prefissato. Ogni anno la struttura regionale competente individua le risorse disponibili sul bilancio regionale e determina il numero complessivo di piante riconosciute ai fini del contributo per tutti i Comuni richiedenti. Per ciascun Comune viene considerato il valore minore tra il numero di nascite e adozioni registrate e il numero di piante effettivamente messe a dimora.
L'importo unitario del contributo è calcolato dividendo le risorse disponibili sul bilancio regionale per il numero complessivo delle piante riconosciute a livello regionale. Il contributo spettante a ciascun Comune è quindi determinato moltiplicando tale importo unitario per il numero di piante riconosciute al Comune stesso, garantendo una ripartizione proporzionale delle risorse tra tutti i beneficiari.
La richiesta delle piante e la richiesta del contributo fanno riferimento ad annualità diverse. Nello stesso anno un Comune può richiedere le piante destinate alle nascite e alle adozioni dell'anno precedente e, contemporaneamente, presentare la domanda di contributo relativa alle nascite e alle adozioni registrate due anni prima.
