La Legge n. 113 del 29 gennaio 1992, "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica", promuove la crescita del verde urbano prevedendo la messa a dimora di un albero per ogni neonato residente e per ogni minore adottato.

In Emilia-Romagna la sua attuazione è disciplinata dall'articolo 106 della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Un albero per ogni neonato", che affida alla Regione il compito di individuare le specie arboree ammesse, metterle a disposizione dei Comuni attraverso la rete dei vivai forestali pubblici regionali e sostenere economicamente la loro messa a dimora mediante contributi dedicati.

Un patrimonio verde che cresce nel tempo

Attraverso la Legge 113/1992 ogni nuovo cittadino contribuisce simbolicamente alla crescita del patrimonio arboreo delle comunità locali. Gli alberi messi a dimora migliorano la qualità dell'aria, favoriscono l'adattamento ai cambiamenti climatici, incrementano la biodiversità e rendono città e paesi più vivibili. La normativa prevede inoltre che i Comuni monitorino nel tempo il proprio patrimonio arboreo attraverso il cosiddetto bilancio arboreo, che documenta l'evoluzione degli alberi presenti nelle aree pubbliche.

Come funziona l'iniziativa

L'attuazione della Legge 113/1992 in Emilia-Romagna si sviluppa in due fasi successive. In una prima fase i Comuni richiedono gratuitamente gli alberi prodotti dai vivai forestali pubblici regionali. In una seconda fase, dopo la messa a dimora delle piante, possono richiedere il contributo regionale previsto dall'articolo 106 della Legge regionale 3/1999.

Normativa