Introduzione
Dal 2 agosto 2024 sono ufficialmente scattati gli obblighi e i divieti previsti dal Regolamento UE 1143/14 sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale per la rana Xenopus laevis, il pesce Fundulus heteroclitus e la pianta acquatica Pistia stratiotes, inseriti già da luglio 2022 nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
Ne sono pertanto vietati detenzione, allevamento, trasporto, commercializzazione, utilizzo, scambio, riproduzione e rilascio in ambiente.
Particolare attenzione richiedono la rana Xenopo liscio (Xenopus laevis) e la pianta acquatica Lattuga d'acqua (Pistia stratiotes) in quanto oggetto di commercializzazione come animale da compagnia e pianta ornamentale.
Per i possessori di esemplari della rana Xenopo liscio come animale da compagnia, in base all’ art. 28 del D.Lgs. 230/2017, è prevista la possibilità di continuare a detenere la specie garantendone l’impossibilità di riproduzione e di fuga, compilando e spedendo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il modulo (Word - 68.5 KB). Si raccomanda di compilare debitamente il modulo (allegando copia di un documento di identità). La ricevuta di invio del modulo automaticamente autorizza la detenzione degli esemplari fino a fine vita.
Per quanto riguarda le scorte commerciali, in base all’ art. 28 del D.Lgs. 230/2017, i detentori di esemplari acquisiti prima dell’iscrizione nell’elenco unionale, entro 6 mesi dall’entrata in vigore dei divieti, sono tenuti a comunicare al Ministero dell’Ambiente e alle Regioni interessate, le seguenti informazioni: l’inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili; il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari; le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito. La vendita di tali scorte è consentita a utilizzatori non commerciali entro il termine massimo di un anno, previa comunicazione al Ministero. Gli esemplari possono anche essere venduti o trasferiti ad istituti in possesso di permesso in deroga ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 230/17.
La deroga per la detenzione e l’utilizzo per scopi di ricerca (art. 8 del D.Lgs. 230/17) può essere ottenuto dagli istituti tramite specifica richiesta al MASE attraverso il modulo scaricabile al seguente linK .
Per approfondimenti consulta la pagina relativa alle specie esotiche invasive a questo link
Ultimo aggiornamento: 18-09-2024, 12:02
foto: di Ben Rschr - Berliner Tiergarten, photographed by myself, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=947691