Geologia, suoli e sismica

Domande frequenti e risposte, OCDPC 344/2016

Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici privati – art. 2, comma 1, lett. c) dell’OCDPC 344/2016 (art. 11, l.77/2009).
  1. Il Comune è in zona 3, e il progetto dell’intervento per cui si richiede il contributo è già stato depositato: posso fare domanda? Quando posso iniziare i lavori?

    Nel caso in cui il progetto sia già stato depositato al momento della presentazione della domanda, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, si dovrà verificare che gli interventi non risultino terminati o in corso al 21/05/2016 (art. 2 comma 3 dell’OCDPC 344/2016).

  2. L’edificio è oggetto di lavori aventi inizio lavori depositato precedentemente alla data di pubblicazione dell’Ordinanza, ma di fatto i lavori strutturali sono iniziati successivamente alla suddetta data, dimostrabile con bolle dei materiali e fatture dell'impresa. Si può usufruire del contributo?

    Analogamente alla risposta precedente, l’OCDPC 344/2016 all’art. 2 comma 3, stabilisce che ai fini dell’ammissibilità a finanziamento i lavori non devono essere terminati o in corso al 21/05/2016 (pubblicazione Ordinanza). Relativamente a casistiche che esulano da quanto stabilito dall’Ordinanza sopra richiamata, sarà opportuno allegare all’istanza di contributo una breve spiegazione in merito, oltre a lasciare indicato un riferimento da poter contattare per eventuali ulteriori chiarimenti nel momento di valutazione dell’ammissibilità in graduatoria.

  3. L’edificio è costituito da un fabbricato principale, e da un fabbricato secondario annesso, facente parte della stessa unità immobiliare. Quante domande di contributo devo presentare?

    L’istanza di contributo va compilata facendo riferimento al singolo edificio inteso come “unità strutturale minima di intervento” (si veda l’Allegato 6 all’OCDPC 344/2016): in questo caso (fabbricato principale e fabbricato secondario) andranno presentate 2 domande di contributo.

  4. Intendo procedere con una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con sopraelevazione sul fabbricato uso civile abitazione. Posso rientrare nei contributi?

    Gli interventi strutturali ammissibili a finanziamento sono unicamente quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico mediante opere sull’esistente che comportano il miglioramento della risposta strutturale alla sollecitazione sismica, fino alla demolizione e ricostruzione dell’edificio. In quest’ottica gli interventi per i quali le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.14 gennaio 2008) richiedono l’adeguamento sismico (es. “sopraelevazione”) risultano non ammissibili a contributo.

  5. Sono proprietario di un immobile in cui non risiedo io, ma vi risiede una famiglia con regolare contratto di locazione. Si può accedere ai contributi?

    La domanda di contributo deve essere presentata dal proprietario dell’edificio, e l’ammissibilità a finanziamento, in caso di uso abitativo, è connessa alla presenza della residenza anagrafica non necessariamente dello stesso proprietario. Le seconde case sono ammissibili a finanziamento unicamente nel caso suddetto.

  6. Cosa succede se nel modulo l’interessato indica che l’intervento per cui richiede il finanziamento si configura come “miglioramento sismico” e nelle fasi successive (redazione progetto) si riscontra che invece si configura come “rafforzamento locale”?

    L’OCDPC n.344/2016 in tal caso prevede l’esclusione dal finanziamento (art. 14, comma 10).

  7. Nelle esclusioni sono citate le fattispecie di cui all’art. 51 del DPR 380/2001 (si veda anche dichiarazione di cui al punto 6 del modulo di domanda). Di cosa si tratta?

    L’Art. 51 (L) “Finanziamenti pubblici e sanatoria del DPR 380/2001” prevede l’esclusione dalla concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, dei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali e per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria. Pertanto i contributi sono parimenti esclusi per gli edifici che si trovano nelle condizioni di cui al citato art. 51.

  8. E’ ammissibile un’istanza presentata da una fondazione religiosa con personalità giuridica per un immobile in cui è esercitata attività socio assistenziale, e in quale tipologia di soggetti previsti dall’Ordinanza art.2 c.1 lettera c) si inquadra?

    Una volta accertata la proprietà privata dell’immobile, la domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale della Fondazione di cui trattasi. Al fine di determinare a quale tipologia di soggetto sia assimilabile la Fondazione, occorre fare riferimento al regime giuridico a cui la Fondazione è ascrivibile, in coerenza con la propria partita IVA. A titolo esemplificativo si rileva che ove la Fondazione sia iscritta al registro delle imprese sarà inquadrabile come attività produttiva e pertanto il relativo capitolo di spesa sarà quello delle “imprese”. Diversamente la Fondazione potrà essere inquadrabile come “esercente arte” e in sede di assegnazione del contributo, qualora la domanda risultasse inserita utilmente in graduatoria, a scanso di indicazioni differenti allegate all’istanza, si individuerà come beneficiario del contributo la fondazione stessa, e il relativo capitolo di spesa sarà quello delle “istituzioni sociali private”. In ogni caso la Regione prenderà atto dei dati dichiarati, che tuttavia dovranno essere congruenti con la partita IVA del richiedente.

  9. Se è venuto a mancare il proprietario dell’immobile per il quale si intende fare richiesta di contributo, e nei prossimi mesi la proprietà sarà trasferita presumibilmente all'erede legittimo: chi può presentare oggi la domanda?

    Relativamente a situazioni “particolari” che non soddisfano in modo lineare i criteri di ammissibilità stabiliti dall’OCDPC 344/2016, per non precludere a priori l’accesso alla graduatoria, sarà ragionevole compilare la domanda come si ritiene possa essere il più conforme possibile all’Ordinanza, allegando una nota di chiarimento in merito alle anomalie che in fase di istruttoria delle istanze potrebbero essere rilevate. Le eventuali successive modifiche saranno da trasmettere alla Regione e al Comune.

  10. L’immobile che si intende ristrutturare con interventi di rafforzamento ai fini sismici è costituito da due unità con distinti numeri civici: uno non risulta abitato da tempo, mentre l’altro era locato ma liberato da prima del 21 maggio 2016 in previsione dei lavori. Si può accedere ai contributi?

    L’istanza di contributo va compilata riferendosi allo stato di fatto del 21/05/2016 (per quanto attiene alle destinazioni d’uso, al numero di occupanti, alla superficie…), ed inserendo i dati relativi all’edificio, inteso come “unità strutturale minima di intervento”, cioè individuabile come unità sismo resistente. Ai fini dell’ammissibilità a finanziamento si dovrà verificare, tra l’altro, che alla data del 21/05/2016 i 2/3 della superficie totale (come definita dall’Ordinanza) del suddetto edificio risultino utilizzati in modo stabile e continuativo (art. 2, comma 4).

  11. Gli interventi per cui si chiede il contributo prevedono una ristrutturazione che comprende la messa in sicurezza della struttura portante oltre che modifiche interne dovute ad esigenze architettoniche. Cosa risulterà ammesso a finanziamento?

    Ai sensi dell’OCDPC 344/2016, risulteranno finanziabili unicamente le lavorazioni strutturali finalizzate alla riduzione del rischio sismico, escludendo quindi le opere destinate alla rifunzionalizzano degli spazi.

  12. I lavori di ristrutturazione possono essere iniziati, ai fini del bando, prima della presentazione della domanda e/o dell'ammissione a finanziamento?

    L’art.2 comma 3 prevede che si possano finanziare interventi che non risultino in corso o terminati alla data di pubblicazione dell’OCDPC 344/2016, cioè il 21/05/2016.

Focus per la compilazione della domanda di contributo

  • La domanda va compilata in riferimento al 21/05/2016 data di pubblicazione dell’OCDPC 344/2016;
  • La compilazione delle parti relative alla classificazione sismica del Comune (prima facciata della domanda), al calcolo di punteggio e contributo (ultima pagina della domanda), non è essenziale ai fini della presentazione dell’istanza in quanto automaticamente completate dal programma di elaborazione della graduatoria;
  • Sarà utile lasciare indicato nel modulo di domanda un recapito del soggetto richiedente, o del tecnico incaricato, nel caso in cui ci fosse necessità di chiarimenti o integrazioni;
  • Per casistiche particolari la Regione valuterà la possibilità di rivolgere al Dipartimento della Protezione Civile un apposito quesito ai fini dell’ammissibilità a contributo;

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