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Introduzione

A seguito delle recenti piogge e della riduzione degli indici di propagazione del fuoco, termina il 15 settembre la fase di attenzione per gli incendi boschivi, che limitava gli orari di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. Non è quindi più attuale la prescrizione di spegnere il fuoco entro le ore 11,00 della mattina.

Si chiude la campagna estiva antincendi boschivi rientrando in fase di livello basso (codice verde) fino ad eventuale rivalutazione da parte della Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. La situazione, comunque costantemente monitorata, è attualmente stabile su condizioni di moderato rischio incendi.

I numeri da chiamare (la telefonata è gratuita) in caso di avvistamento di un incendio boschivo sono:

- 115 da chiamare in caso d’incendio (numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);

- 1515 per la segnalazione di illeciti e di comportamenti a rischio di incendio boschivo (numero di emergenza ambientale dell’Arma dei Carabinieri-specialità Forestale);

- 800841051 numero verde regionale da utilizzare anche per il preavviso di accensione di fuochi o abbruciamenti controllati di materiale vegetale derivante da lavori agricoli e forestali.

Dal primo ottobre 2024 fino al 31 marzo 2025 torna in vigore il divieto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali nei Comuni delle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890) già individuati dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030). Il divieto non si applica quindi nei comuni appenninici. Sono sempre fatte salve, inoltre, le deroghe in caso di attuazione di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.

Rispetto a questo divieto sono ammesse alcune deroghe, in particolare se ricorrono le seguenti condizioni:

  • L’area in cui si pratica l’abbruciamento non è raggiungibile dalla viabilità ordinaria (strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta di residui vegetali).
  • L'abbruciamento può essere effettuato solo da parte del proprietario o del detentore del terreno e ne deve essere data comunicazione con le modalità descritte successivamente.
  • L'abbruciamento può essere effettuato solo nei giorni in cui non sono scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “liberiamolaria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog, il bollettino è disponibile online.
  • Durante il periodo di divieto (1° ottobre - 31 marzo) la deroga è consentita solo per 2 giorni utilizzabili nel mese di marzo e/o nel mese di ottobre.
  • Se l’abbruciamento viene effettuato in zona dichiarata svantaggiata ai sensi del FEASR, i due giorni di deroga sono utilizzabili durante tutto il periodo (quindi anche a novembre, dicembre, gennaio, febbraio).
  • A seguito delle indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, sono anche consentiti abbruciamenti nelle superfici investite a riso senza il limite dei due giorni di cui sopra, purché avvengano nei soli mesi di ottobre e marzo; se tali superfici ricadono in zona svantaggiata, gli abbruciamenti delle paglie di riso possono essere eseguiti in tutto il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

Chi intende procedere in deroga deve necessariamente comunicare preventivamente l’attività di abbruciamento con una delle seguenti modalità:

  • telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051;
  • tramite la Web App
  • inviando una e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.itindicando sempre le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.

La stessa comunicazione è dovuta anche nei Comuni dell'Appennino, dove però l’obbligo vige solo se l'attività di abbruciamento è prevista a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.

L’attività di abbruciamento deve avvenire in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, in assenza di vento e deve terminare entro 48 ore dalla comunicazione. Le comunicazioni verranno automaticamente trasmesse ai Vigili del Fuoco, al Comune e ai Carabinieri Forestali per gli eventuali controlli.

Per le comunicazioni di abbruciamento per motivi fitosanitari non vanno utilizzate queste modalità: bisogna fare riferimento unicamente alle procedure e utilizzare la modulistica predisposte dal Settore Fitosanitario regionale.

Ultimo aggiornamento: 16-09-2024, 09:08