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Introduzione

Con la pubblicazione del Regolamento di esecuzione 2025/1422, lo scorso 17 luglio, è stata aggiornata la lista delle specie di rilevanza unionale ai sensi del Reg. UE 1143/14 con 26 nuove specie animali e vegetali (di cui 14 già sicuramente presenti sul territorio nazionale). Sale così a 114 il numero di specie esotiche invasive incluse nella lista di rilevanza unionale.

Per tutte le nuove specie appena entrate in lista, dal 7 agosto 2025 scatteranno una serie di divieti (tra cui commercio, detenzione, riproduzione, allevamento, rilascio in ambiente naturale ecc....) e obblighi di segnalazione rapida, eradicazione o contenimento. Fanno eccezione Castor canadensis e Neogale vison, per cui i divieti e gli obblighi scatteranno a partire dal 2027.

Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale aggiornato (Excel - 29,6 KB)

Si ricorda l'obbligo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.230/17 per chiunque detenga uno o più esemplari di specie inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento, di farne denuncia al Ministero dell'Ambiente, entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell’aggiornamento. L'obbligo di denuncia, attraverso l'apposito modulo, vale anche per i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell’elenco dell’Unione.

Anche i detentori di scorte commerciali delle specie di rilevanza unionale devono comunicare al Ministero e alle Regioni e alle Province autonome interessate l’inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito all'iscrizione in lista. Ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.230/17, i detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale acquisiti prima della loro iscrizione nell’elenco dell’Unione sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all’articolo 8, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione.

Foto: Acridotheres cristatellus - autore Frank Lin - Licenza: CC BY-NC (ISPRA)

Documenti

Ultimo aggiornamento: 31-07-2025, 15:23