La normativa europea e nazionale in materia di Vinca

La procedura della Vinca è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (SIC e ZSC) ed estesa anche alla Direttiva 2009/147/UE “Uccelli (ZPS) con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti Natura 2000 attraverso l'esame preventivo delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza (Vinca) è stata disciplinata dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (PDF - 564.5 KB), così come sostituito dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003 (PDF - 60.3 KB) e dalle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

Inoltre, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., detta valutazione è integrata nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); nei casi di procedure integrate VIA-Vinca, VAS-Vinca, l’esito della Valutazione di incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza negativa significativa sui siti Natura 2000.