Le sanzioni

L’art. 12 della L.R. n. 20/2023 dispone che per l‘abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei a cui è attribuito il carattere di monumentalità, salvo che il fatto non costituisca reato, in assenza o in difformità dall’autorizzazione regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000.

Per l’esecuzione di interventi di modifica della chioma o dell’apparato radicale, di consolidamento e di ancoraggio, o di interventi ricadenti nella Zona di Protezione dell’Albero (ZPA), in assenza o in difformità dall’autorizzazione regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000.

Tali sanzioni amministrative si applicano per ciascun esemplare arboreo tutelato, sia esso singolo che facente parte di una formazione lineare o areale (filare o gruppo).

In caso di abbattimento o di rimozione, effettuati in assenza o in difformità dall’autorizzazione regionale, la Zona di Protezione dell’Albero (ZPA) non può essere destinata ad uso diverso da quello in atto prima di tali interventi per i 10 anni successivi all’evento; l’inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 20.000,00.

La vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni è esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, anche attraverso ARPAE, dai Carabinieri Forestale, dai Comuni e dagli Enti di gestione delle aree protette territorialmente interessati.