rana toro da sito Pixabay

Il Regolamento europeo sulle specie esotiche invasive (UE) n. 1143/2014 (PDF - 850.7 KB) e il Decreto Legislativo 230/2017 (PDF - 1.2 MB)di adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, recano disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive inserite negli elenchi fino ad oggi pubblicati, tra cui i seguenti divieti:

  • introduzione o transito nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
  • detenzione, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto;
  • allevamento o coltivazione, anche in confinamento;
  • trasporto nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto;
  • vendita o immissione sul mercato; utilizzo o cessione a titolo gratuito o scambio;
  • messa degli esemplari in condizioni di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;
  • rilascio nell'ambiente.

L’art. 26 del D.lgs. 230/2017 dispone che chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche invasive incluse nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottato dalla Commissione europea, è tenuto a farne denuncia al Ministero entro 180 giorni dalla pubblicazione dell’aggiornamento dell’elenco nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Attualmente i termini per tutte le 88 specie già inserite nell’elenco sono scaduti. L’obbligo di denuncia si applicherà alle nuove specie che verranno individuate come IAS di rilevanza unionale tramite i futuri provvedimenti della Commissione Europea di adozione delle liste di specie.”

ATTENZIONE

In nessun modo gli animali possono essere rilasciati nell’ambiente!

La violazione del divieto previsto dal Decreto-legge 230/2017, all’art. 6, comma 1, lettera h, (divieto di rilascio nell’ambiente) è un reato penale punibile con arresto fino a tre anni o ammenda da € 10.000 a € 150.000.

Modalità di denuncia di possesso di esemplari di specie esotiche invasive

La denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive si effettua trasmettendo l’apposito modulo (Word - 915.2 KB)via fax (oppure scarica il modulo dal sito web del Ministero dell’Ambiente), PEC o raccomandata (con allegato un documento di identità del proprietario).
La ricevuta di PEC, fax o raccomandata attesta l’avvenuta denuncia.

Precisazioni per i giardini zoologici, orti botanici, istituti di ricerca

I soggetti autorizzabili alla detenzione di specie di rilevanza unionale ai sensi dell’Art. 8 (permessi) e Art. 9 (autorizzazioni) del Reg.UE 1143/2014 (tra gli altri i giardini zoologici, orti botanici, istituti di ricerca) hanno l’obbligo, contestualmente all’invio della denuncia di possesso, di richiedere i permessi o le autorizzazioni richiamate.