La Regione ha preso provvedimenti per la salvaguardia della flora spontanea istituendo un elenco di specie vegetali rare da tutelare sull'intero territorio regionale. Per queste specie è vietata la raccolta dell'intera pianta o di parte di essa, tranne il frutto; il divieto è esteso a tutti, incluso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno coltivato.
È vietato anche estirpare e danneggiare gli organi ipogei (sotterranei) di tutte le piante appartenenti alla flora spontanea.
Sono inoltre considerati "prodotti del sottobosco" i tartufi, i muschi, le fragole, i lamponi, i mirtilli, le more di rovo e le bacche di ginepro. Di essi sono regolamentate le modalità di raccolta e le quantità massime giornaliere consentite.

L'elenco delle specie protette è riportato all'art. 4 della Legge e può essere integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione dell'Assemblea legislativa, come già è avvenuto nel 1989.

Schede delle specie protette: