Legge per la protezione della flora spontanea
L.R. n. 2 del 1977 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”
La Regione ha preso provvedimenti per la salvaguardia della flora spontanea istituendo un elenco di specie vegetali rare da tutelare sull'intero territorio regionale. Per queste specie è vietata la raccolta dell'intera pianta o di parte di essa, tranne il frutto; il divieto è esteso a tutti, incluso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno coltivato.
È vietato anche estirpare e danneggiare gli organi ipogei (sotterranei) di tutte le piante appartenenti alla flora spontanea.
Sono inoltre considerati "prodotti del sottobosco" i tartufi, i muschi, le fragole, i lamponi, i mirtilli, le more di rovo e le bacche di ginepro. Di essi sono regolamentate le modalità di raccolta e le quantità massime giornaliere consentite.
L'elenco delle specie protette è riportato all'art. 4 della Legge e può essere integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione dell'Assemblea legislativa, come già è avvenuto nel 1989.
- Decreto del Presidente della Giunta regionale del 25/09/1989 n. 664 (PDF - 482.0 KB)
Integrazione dell'elenco delle specie vegetali rare di cui all'art. 4 della l.r. n. 2/1977