La Regione Emilia-Romagna, dopo decenni di dismissione e depotenziamento delle strutture tecniche e operative addette alla gestione forestale, in adesione alle linee strategiche europee e nazionali in materia, sta ponendo le basi per il rilancio anche dell’attività vivaistica forestale regionale, pubblica e privata, anche attraverso il rafforzamento delle attività di coltivazione di materiale di propagazione forestale delle strutture pubbliche e private.

In linea con gli obiettivi fissati a livello di Unione Europea con le Strategie sulla Biodiversità e per le Foreste 2030 e il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, e a livello statale dalla Strategia Forestale Nazionale, con la deliberazione n. 925 del 27/05/2024, la Regione si è posta le principali finalità di incrementare l’efficienza produttiva del settore vivaistico forestale pubblico e privato, nonché della valorizzazione della biodiversità forestale e della conservazione delle risorse genetiche forestali, nello specifico contesto normativo costituito dalla Direttiva 1999/105/CE, dal D.lgs. n. 386/2003 e dalla L.r. n. 10/2007, relativi alla produzione, commercializzazione e utilizzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Nell’ambito di queste azioni prioritarie, la Regione sta avviando un lavoro di revisione dei materiali di base iscritti al Registro regionale (det. 5205 del 9/05/2008 e ss.mm.ii. ai sensi dell’art. 6, c. 1 della L.r. n. 10/2007), finalizzato a una razionalizzazione degli stessi e all’eventuale valutazione delle caratteristiche degli esistenti per la loro classificazione nelle categorie “selezionati”, “qualificati” o “controllati”, oltre alla possibile nuova iscrizione di proposte che dovessero risultare idonee, al fine di giungere a un aggiornamento Libro regionale dei Boschi da Seme.

A tal fine, è indispensabile il contributo e la partecipazione attiva degli operatori della filiera, dai raccoglitori di semi di specie forestali, passando per i tecnici forestali, ai vivaisti e agli altri soggetti conoscitori del territorio e qualificati: compilando tale modulo entro il 15 novembre 2025, si sarà coinvolti da parte dell’Area Foreste e Sviluppo Zone Montane della Regione Emilia-Romagna – struttura coordinatrice del progetto – nel corso delle indagini, degli studi e dei sopralluoghi che si svolgeranno tra la fine del 2025 e il 2027.

Qualora interessati, sarà anche possibile candidarsi a partecipare alle attività del Tavolo tecnico o Gruppo di Lavoro che sarà istituito e si riunirà periodicamente per coordinare il lavoro.

Il modulo (scadenza 15 novembre 2025)

Secondo quanto stabilito dai trattati e dai protocolli sottoscritti in ambito internazionale dal nostro Paese, per tutelare in modo efficace la biodiversità forestale occorre procedere attraverso la salvaguardia dei popolamenti forestali autoctoni e la filiera di produzione vivaistica di postime di origine accertata, evitando eventuali inquinamenti genetici.

Il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione", sostituisce la Legge 269 del 1973, "Disciplina della produzione e commercio di sementi e piante da rimboschimento".

Il testo del decreto abroga completamente la vecchia normativa e recepisce le indicazioni della Direttiva 1999/105/CE del 22 dicembre 1999, riordinando in un unico testo il regolamento della produzione di materiali di propagazione di piante forestali.  

La Regione Emilia-Romagna, con la propria Legge n. 10 del 6 luglio 2007, ha disciplinato gli ambiti di propria competenza con le seguenti finalità:   

  • promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali autoctone del territorio regionale;
  • salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e il patrimonio genetico forestale del territorio regionale, con particolare riferimento agli ecotipi;
  • migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali;
  • favorire la produzione di piante forestali di qualità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche agroambientali regionali. 

Definizioni

Materiali di base:  

  • fonti di semi: gli alberi o gli arbusti presenti in una determinata zona dove si raccolgono i semi;
  • soprassuolo: una popolazione di alberi ed arbusti identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;
  • arboreti da seme: le piantagioni di cloni o famiglie selezionati, isolate contro ogni impollinazione estranea o organizzate in modo da evitare o limitare tale impollinazione e gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili da raccogliere.  

Materiali di moltiplicazione:

  1. unità seminali: gli strobili (pigne), le infruttescenze, i frutti e i semi destinati alla produzione di postime;
  2. parti di piante: le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni ed ogni parte di pianta destinata alla produzione di postime;
  3. postime: le piante derivate da unità seminali o da parti di piante.  

Procedure operative

La Regione Emilia-Romagna ha istituito il "Registro Regionale dei Materiali di base", approvato con determinazione dirigenziale n. 5205 del 09/05/2008 (PDF - 63,3 KB) e modificato con determinazione dirigenziale n. 7236 del 22 aprile 2021 (PDF - 302,4 KB), ha provveduto ad approvare l'iscrizione allo stesso di 180 materiali di base, idonei alla raccolta di materiale di moltiplicazione catalogato come "Identificato alla Fonte" e 3 materiali di base (n. 192-194 del Registro), idonei alla raccolta di materiale di moltiplicazione catalogato come "Selezionato" (gli ex Boschi da Seme della Legge 269/73). 

Con determinazione dirigenziale n. 11033 del 28/10/2009 (PDF - 30,9 KB) sono state approvate le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dei popolamenti da seme nel registro regionale. Relativamente alle specie forestali di cui all'Allegato I del D.Lgs. 386/03, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del medesimo Decreto, per i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale deve essere rilasciato un certificato da parte dei Carabinieri per la tutela forestale (il Corpo Forestale dello Stato dal 1 gennaio 2017 è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri).  

I vivaisti forestali regolarmente iscritti ai registri ufficiali, qualora vogliano raccogliere materiale di moltiplicazione certificato di specie forestali, dovranno seguire le procedure approvate con la determinazione dirigenziale n. 13197 del 29/10/2008 (PDF - 147,6 KB). In allegato alla Determinazione vi sono i riferimenti ai Comandi Stazione Carabinieri Forestali (ex C.F.S.) che bisogna contattare a seconda delle località nella quale si intende raccogliere. Per ogni Materiale di base e relativamente alle specie indicate idonee per lo stesso, è stata elaborata ed approvata una scheda identificativa e descrittiva, completa di cartografia. 

Documentazione online