Fustaia transitoria di faggio di non comune sviluppo e densità. Foto Stefano Bassi, archivio personale

La Direttiva 92/43/CEE "Habitat", oltre a prevedere che per i siti di Rete Natura 2000 siano approvate specifiche Misure di conservazione ed eventualmente anche Piani di gestione, ha individuato la Valutazione di incidenza come specifico procedimento amministrativo, di carattere preventivo, finalizzato alla valutazione degli effetti delle trasformazioni del territorio sulla conservazione della biodiversità.

A tale procedimento vanno sottoposti i Piani generali o di settore, i Progetti e gli Interventi i cui effetti ricadano all'interno dei siti di Rete Natura 2000, al fine di verificare l’eventualità che gli interventi previsti, presi singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare significative incidenze negative su di un sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 descrive le modalità operative di questo procedimento e individua alcuni progetti e interventi per i quali viene stabilito a priori che la loro attuazione non possa determinare un'incidenza negativa significativa sui siti; queste attività sono elencate nella Tabella E della citata Deliberazione n. 1191/2007, di seguito vengono riprese le tipologie riguardanti più direttamente le attività che possono essere correlate alle aree forestali.

L'articolo 64 del Regolamento forestale regionale riporta le prescrizioni che tutti coloro che tagliano i boschi devono rispettare, a prescindere dal fatto che ci siano la valutazione di incidenza, l’autorizzazione o la semplice comunicazione di taglio.

Tipologie di progetti ed interventi riguardanti le aree forestali dei siti Natura 2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi 

  • Interventi d'utilizzazione e miglioramento dei boschi, a condizione che interessino superfici inferiori a 1 ettaro, che siano situati nei territori di collina e montagna (come definite dal Piano forestale regionale) e che siano già assoggettati al Regolamento forestale regionale (ex PMPF);
  • interventi di conversione di boschi cedui che interessino superfici inferiori ai 3 ettari;
  • interventi già previsti nei Piani d'Assestamento Forestale, purché la valutazione d'incidenza dei suddetti piani non abbia evidenziato significative incidenze negative;
  • interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che ne osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione;
  • tipologie d'interventi vari, purché il piano di gestione del sito Natura 2000 le indichi tra quelle che non determinano incidenze negative significative sul sito stesso.

Per queste attività non è quindi necessaria la Valutazione di incidenza (i soggetti gestori dei siti Natura 2000 possono escludere, o modificare in senso più restrittivo, le tipologie d'intervento indicate nella Tabella E, attraverso le misure specifiche di conservazione o l'eventuale piano di gestione del singolo sito Natura 2000. Parimenti, i soggetti gestori dei siti possono ampliare le tipologie d'intervento indicate nella Tabella E o individuare ulteriori tipologie d'interventi da esentare dalla procedura di pre-valutazione e di valutazione d'incidenza, a condizione che ciò sia stabilito ed adeguatamente motivato nel piano di gestione del singolo sito Natura 2000, approvato secondo le procedure di cui all'art. 3 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7).

Per tutti gli altri interventi forestali ricadenti nei siti Natura 2000 è invece necessaria la valutazione di incidenza. Per molte attività "comuni" quali possono essere i tagli boschivi (di estensione superiore all'ettaro) spesso la procedura si limita ad una prima fase di pre-valutazione.

La fase di pre-valutazione di incidenza è da considerarsi a pieno titolo una fase dell'intera procedura di valutazione di incidenza, per quanto concerne la decorrenza dei termini, i criteri per la sua effettuazione, gli ambiti di applicazione, ecc. ed è diretta all'analisi dei progetti e degli interventi più semplici e di minore rilevanza ambientale.

Il soggetto proponente, oltre ad inoltrare all'autorità competente il progetto o la domanda d'autorizzazione secondo i casi, in questa fase può limitarsi alla compilazione del modulo di pre-valutazione (Modulo A1 nel caso di progetti o Modulo A2 qualora si tratti di interventi) che prevede la descrizione del progetto o dell'intervento e dell'area su cui dovrebbero essere realizzate le opere stesse.

L'istituto del silenzio-assenso non si applica in alcuna delle fasi previste per la valutazione di incidenza, per cui l'autorità competente all'approvazione del progetto o dell'intervento, anche nel caso in cui l'esito della pre-valutazione sia positivo, è sempre tenuta a comunicare formalmente l'esito della pre-valutazione al soggetto proponente, esplicitando le motivazioni che hanno determinato la decisione finale. Allo stesso tempo, l'autorità competente può anche prescrivere idonee misure di mitigazione, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.   

  • Modulo_A1_DelGR_1191_2007.doc Scarica il Modulo A1 per la Pre-Valutazione di Incidenza di un progetto.
  • Modulo_A2_DelGR_1191_2007.doc Scarica il Modulo A2 per la Pre-Valutazione di Incidenza di un intervento: questa è la modulistica da allegare, ad esempio, alle comunicazioni o alle domande di autorizzazioni riguardanti tagli boschivi in collina o in montagna su superfici superiori ad un ettaro.
  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191/2007 Visualizza tutto il testo della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007. Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC (ora ZSC) e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004