Le rupi calcarenitiche del Monte Gregorio presso Tausano (RN), oggetto della recente riperimetrazione del sito IT4090003 Rupi e Gessi della Valmarecchia. Foto Stefano Bassi, archivio personale

Come avviene la designazione dei SIC e delle ZSC

Ai sensi della Direttiva “Habitat”, l’Unione Europea è stata divisa in nove regioni biogeografiche; tale divisione consegue da caratteristiche riguardanti principalmente la vegetazione, il clima e la geologia dei luoghi. Ciò permette una maggior razionalizzazione della Rete, che nasce appunto per la conservazione di specie e di tipi di habitat presenti in paesi diversi ma in analoghe condizioni naturali, a prescindere quindi dalla politica e dai confini amministrativi.

Sulla base delle liste nazionali proposte dagli Stati membri la Commissione Europea, per ogni regione biogeografica, adotta una Decisione contenente la lista dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC); solo al momento dell'emanazione delle Decisioni della Commissione i SIC sono da considerarsi formalmente designati. Il Ministero dell'Ambiente in seguito pubblica, con propri decreti, le liste dei SIC italiani per ogni regione biogeografica.

I SIC possono poi essere designati a livello nazionale come Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Insieme con le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i siti selezionati per ogni regione biogeografica compongono la Rete ecologica Natura 2000, che attraversa tutti i 27 paesi della UE.

Poiché la costruzione della Rete Natura 2000 è un processo dinamico, le liste dei SIC e delle ZSC sono periodicamente riviste dalla Commissione sulla base degli aggiornamenti degli elenchi e delle banche dati inviati dagli Stati membri. 

Come avviene la designazione delle ZPS

Ai sensi della Direttiva "Uccelli", sono gli Stati membri a designare direttamente le Zone di Protezione Speciale (ZPS), selezionando i siti più adatti alla conservazione dell’avifauna selvatica che entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000 senza che vi sia un’ulteriore ratifica da parte dell’Unione Europea.

Le ZPS sono formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione Europea; successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblica l'elenco delle ZPS con un decreto.

Gli atti di individuazione delle Regioni

In Italia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare designa le proprie ZPS e propone i SIC alla Commissione UE sulla base di quanto viene indicato dalle Regioni e dalle Province Autonome che emanano propri atti amministrativi nei quali vengono individuate le aree candidate e per ognuna di esse vengono segnalati, attraverso i formulari, gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti.

Il primo passo della costituzione della Rete Natura compete quindi alle Regioni e alle Province Autonome; nella fase transitoria che precede la designazione formale dei SIC da parte della Commissione e delle ZPS da parte del Ministero, gli atti amministrativi regionali sono da ritenersi validi solo a salvaguardia di nuovi territori che vanno ad aggiungersi alla Rete Natura 2000 (e a tutela di nuove specie e habitat che vengono introdotte nelle banche dati e nei formulari ufficiali), mentre eventuali proposte di modifiche volte a ridurre i SIC e le ZPS non hanno valore sino al completamento dell'iter di cui sopra.

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