Domande e risposte
In questa sezione si intendono fornire le risposte alle domande più frequenti riguardanti gli enti competenti, le fasi della procedura, nonché la documentazione da presentare in una procedura di Vinca.
Rete Natura 2000
Che cos’è la Rete Natura 2000?
La Rete Natura 2000 è l’insieme delle aree di maggior pregio naturalistico presenti in ogni stato dell’Unione Europea che sono state individuate e designate come siti della Rete Natura 2000.
Esse possono essere state classificate come SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ZSC (Zone Speciali di Protezione) o ZPS (Zone di Protezione Speciale) e, a volte, questi siti possono anche sovrapporsi tra di loro (es. ZSC/ZPS).
I siti della Rete Natura 2000 possono essere terrestri o marini e, in Emilia-Romagna, sono 159 che ricoprono una superficie di circa 300.000 ettari.
Circa la metà dei siti della Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna ricade all’interno di Aree protette.
Ogni sito ha una propria denominazione e ha un proprio codice identificativo: es. IT4010001: IT (sito italiano), 40 (sito della regione Emilia-Romagna), 1 (numero progressivo per ogni provincia: es. 1 Piacenza, 2 Parma, 3 Reggio Emilia, ecc.), 0001 (numero progressivo per ogni sito di quella data provincia).
Quali sono le principali norme in materia di Natura 2000?
Le direttive comunitarie di riferimento sono la Direttiva Habitat 92/43/CEE e la Direttiva Uccelli 2009/147/CE (ex direttiva 79/409/CEE).
A livello statale la normativa di riferimento principale è il d.p.r. 357/1997, successivamente modificato e integrato dal d.p.r. 120/2003 e le Linee guida sulla Valutazione di incidenza del 2019.
A livello regionale la normativa di riferimento principale è la legge regionale n. 4 del 2021 e la direttiva regionale n. 1174 del 2023.
Quali sono gli Enti gestori dei siti Natura 2000?
La normativa regionale di riferimento in materia di Enti gestori e di Valutazione di incidenza è la legge regionale n. 4 del 2021.
In regione Emilia-Romagna, gli Enti gestori dei siti Natura 2000 sono 12:
- la Regione Emilia-Romagna, per tutti i siti interamente esterni alle Aree protette (Parchi nazionali, Parchi interregionali, Parchi regionali, Riserve statali, Riserve naturali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti);
- gli 11 Enti gestori delle Aree protette (Enti parco e Riserve statali) per tutti i siti parzialmente o interamente interni alle Aree protette e per tutti i siti marini.
Dove è possibile reperire i dati ufficiali inerenti Rete Natura 2000?
Tutti i siti Natura 2000 sono dotati di un Quadro conoscitivo, che indica quali emergenze naturalistiche sono presenti nel sito, quali sono le principali minacce, quali sono gli obiettivi di conservazione di habitat e specie, la cartografia del sito, la cartografia degli habitat di interesse comunitario, le misure di conservazione e il Formulario standard del sito. Tali informazioni sono disponibili sui siti web delle singole Autorità Vinca.
La valutazione d'incidenza
Che cos’è la Valutazione di incidenza (Vinca)?
La Valutazione di incidenza (Vinca) è una procedura obbligatoria nel caso in cui un Piano (P), un Programma (P), un Progetto (P), un Intervento (I) o un'Attività (A) possa determinare effetti negativi, diretti o indiretti, sugli obiettivi di conservazione degli habitat o delle specie animali e vegetali presenti nei siti della Rete Natura 2000.
Devono, quindi, essere sottoposti alla procedura di Vinca i Piani (territoriali, urbanistici, paesaggistici, faunistico-venatori, ittici, forestali, della mobilità, ecc.), i Programmi (compresi regolamenti, calendari venatori e simili), i Progetti, gli Interventi e le Attività che possono determinare effetti diretti o indiretti sul sito Natura 2000.
La procedura di Vinca è costituita da 3 fasi o livelli: la prima, denominata Screening, la seconda e la terza, denominate Valutazione di incidenza appropriata, nella quale si esaminano i casi più complessi.
L’Ente competente all’effettuazione della procedura di Vinca è definito Autorità Vinca.
La Vinca può essere necessaria anche nell'ambito di procedure di VAS (piani) o di VIA (progetti) delle quali costituirà un endoprocedimento.
Quali sono le tipologie di attività e di interventi di modesta entità prevalutate dalla Regione?
La Regione Emilia-Romagna ha approvato (determina n. 14585/2023) un Elenco di Tipologie di P/P/P/I/A di modesta entità che ha già sottoposto alla procedura di prevalutazione di incidenza, nel senso che le attività e gli interventi indicati nell’Elenco sono stati ritenuti compatibili con la corretta gestione dei siti Natura 2000, purché il soggetto proponente rispetti le eventuali Condizioni d’Obbligo indicate nel medesimo documento e, quindi, non devono più essere sottoposti alla procedura di Screening.
Per tali P/P/P/I/A l’Ente pubblico che li deve approvare o autorizzare, prima di rilasciare il relativo permesso, deve effettuare la Verifica di corrispondenza, nel senso che deve verificare se l’attività o l’intervento ricadano realmente tra le casistiche indicate nell’Elenco sopra citato, in quanto, se l’attività o l’intervento non rientrano completamente tra quelli indicati nella prevalutazione regionale, dovrà comunicare al soggetto proponente che il P/P/P/I/A, prima della sua approvazione definitiva, dovrà essere sottoposto alla procedura ordinaria di Screening o di Valutazione di incidenza appropriata da parte dell’Autorità Vinca.
Che cos’è lo screening?
La procedura di Screening è la prima fase (Livello I) della procedura di Vinca, nel senso che in molti casi non è necessario che il P/P/P/I/A. sia sottoposto all’intera procedura di Valutazione di incidenza appropriata, in quanto, può risultare sufficiente la fase di Screening.
Per presentare un P/P/P/I/A all’Autorità Vinca per l’effettuazione dello Screening, oltre a presentare i documenti che lo compongono è necessario allegare anche il Modulo istanza e il Format proponente compilato.
Se l’esito dello Screening è positivo, l’iter della Vinca è già terminato, mentre se l’esito è negativo, il soggetto proponente può decidere se ripresentarlo modificato alla fase di Screening, oppure ritirarlo definitivamente, oppure ripresentarlo, eventualmente modificato, direttamente alla seconda fase (Valutazione di incidenza appropriata).
Che cos’è la valutazione di incidenza appropriata?
La procedura della Valutazione di incidenza appropriata è la seconda fase (Livello II) della procedura di Vinca, nel senso che i P/P/P/I/A che non hanno superato positivamente la fase dello Screening possono essere sottoposti alla procedura della Valutazione di incidenza appropriata.
Nei casi più complessi, è possibile avviare da subito la procedura di Valutazione di incidenza appropriata senza necessariamente dover prima avviare la fase preliminare dello Screening.
Per presentare un P/P/P/I/A all’Autorità Vinca per l’effettuazione della Valutazione di incidenza appropriata, oltre a presentare i documenti che lo compongono è necessario allegare anche il Modulo istanza, il Format proponente compilato e uno Studio di incidenza.
Se l’esito della Valutazione di incidenza appropriata è positivo, l’iter della Vinca è terminato, mentre se l’esito risulta negativo, il soggetto proponente può decidere se ripresentarlo modificato oppure ritirarlo definitivamente.
Che cosa sono le condizioni d’obbligo e le indicazioni progettuali?
La Regione Emilia-Romagna ha approvato (Determina n. 14561/23) un elenco di Condizioni d’Obbligo e un elenco di Indicazioni progettuali che costituiscono una lista di interventi di mitigazione dei potenziali impatti negativi di un qualsiasi P/P/P/I/A.
Il soggetto proponente, qualora lo ritenga opportuno, può inserire volontariamente nel proprio P/P/P/I/A alcuni di questi interventi di mitigazione, prima di sottoporlo alla procedura di Screening, al fine di ridurre le incidenze negative del suo P/P/P/I/A sul sito Natura 2000 interessato e, probabilmente, di consentire alla procedura di Screening di chiudersi con un esito positivo.
Che cos’è lo Studio di incidenza?
Lo Studio di incidenza è un documento che deve descrivere la relazione tra il P/P/P/I/A e il contesto territoriale in cui si inserisce, illustrando le possibili interazioni positive o negative nei confronti degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti nel sito della Rete Natura 2000 interessato, sia in fase di cantiere che a regime.
Lo Studio di incidenza si deve presentare solo in caso di Valutazione di incidenza appropriata e non in caso di Screening.
Quale è l'autorità pubblica competente all'effettuazione dello Screening o della Valutazione di incidenza appropriata?
L’Autorità Vinca e l’Ente competente ad effettuare lo Screening o la Valutazione di incidenza appropriata, è l’Ente gestore del sito Natura 2000 interessato.
In caso di più Enti gestori interessati esiste sempre un’Autorità Vinca capofila a cui fare riferimento.
Come si fa a individuare quale è l’Autorità Vinca competente?
Si possono verificare i seguenti casi:
- Nel caso in cui un P/P/P/I/A interessi uno o più siti Natura 2000 e questi abbiano un solo Ente gestore, l’Autorità Vinca competente per l’effettuazione dello Screening o della Valutazione di incidenza appropriata è l’Ente gestore del sito (Regione o Ente gestore dell’Area protetta), sia che il P/P/P/I/A sia interno che esterno ad un sito Natura 2000.
- Nel caso in cui un P/P/P/I/A interessi uno o più siti Natura 2000 e questi abbiano, invece, 2 o più Enti gestori e, quindi, ci siano 2 o più possibili Autorità Vinca, lo Screening o la Valutazione di incidenza appropriata competono all’Autorità Vinca capofila acquisiti i pareri delle altre Autorità Vinca.
Quali sono le tempistiche per lo Screening e per la Valutazione di incidenza appropriata?
In caso di Screening o di Valutazioni di incidenza appropriata l'Autorità Vinca si deve esprimere entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Come viene garantita la trasparenza nella procedura dello Screening e della Valutazione di incidenza appropriata?
In caso di Screening, l’Autorità Vinca è tenuta a inserire la documentazione pervenuta e il relativo esito della procedura nel proprio sistema informativo, facoltativamente durante la fase istruttoria, ma, obbligatoriamente, entro 10 giorni lavorativi dal termine della stessa.
In caso di Valutazione di incidenza appropriata, invece, l’Autorità Vinca è tenuta a pubblicare il P/P/P/I/A nel proprio sistema informativo, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, al fine di consentire a chiunque di presentare eventuali osservazioni al P/P/P/I/A nei termini fissati dall’Autorità Vinca; al termine della procedura l’Autorità Vinca è tenuta a pubblicare l’esito della Valutazione di incidenza appropriata nel proprio portale.
Come si può concludere lo Screening o la Valutazione di incidenza appropriata?
Lo Screening (Livello I) di un P/P/P/I/A può avere un esito (parere motivato):
- Positivo: nel caso in cui il P/P/P/I/A non abbia un’incidenza negativa significativa su habitat e specie: il P/P/P/I/A può essere approvato e realizzato rispettando anche le eventuali C.O. indicate.
- Negativo: nel caso in cui il P/P/P/I/A abbia un’incidenza negativa significativa: il P/P/P/I/A non può essere approvato, né realizzato; in tal caso il soggetto proponente può ripresentarlo modificato alla procedura di Screening o sottoporlo direttamente alla procedura della Valutazione di incidenza appropriata, allegando lo Studio di incidenza.
Nella procedura di Screening non è prevista la possibilità, per I'Autorità Vinca, di prevedere delle prescrizioni.
La Valutazione di incidenza appropriata (Livello II) di un P/P/P/I/A, può avere un esito (parere motivato):
- Positivo con mitigazioni: nel caso in cui il P/P/P/I/A abbia un’incidenza negativa, ma non significativa e, quindi, l’Autorità Vinca prescrive la realizzazione di misure di mitigazione, al fine di ridurre gli effetti negativi sul sito. Le prescrizioni possono riferirsi sia alla fase di cantiere che quella a regime, possono comportare modifiche o integrazioni al P/P/P/I/A e possono riprendere anche le mitigazioni già contenute nello studio di incidenza: il P/P/P/I/A può essere approvato e realizzato a queste condizioni.
Nel caso in cui il P/P/P/I/A abbia un’incidenza negativa significativa nonostante le misure di mitigazioni individuate, l’Autorità Vinca deve esaminare sia le motivazioni del P/P/P/I/A che le eventuali soluzioni alternative, che le misure di compensazione in quanto è anche ammessa la possibilità di realizzare un P/P/P/I/A in caso di incidenza negativa significativa, ma solo a certe condizioni; questa deroga costituisce il Livello III della procedura di Vinca.
L’esito di questa ulteriore verifica può essere:
- Positivo con compensazioni: solo nel caso in cui il P/P/P/I/A abbia una motivazione di rilevante interesse pubblico (IROPI), la soluzione adottata sia la migliore tra tutte le soluzioni alternative esaminate e le misure di compensazione individuate siano adeguate. In questo caso l’Autorità Vinca prescrive la realizzazione di adeguate misure di compensazione, al fine di ridurre gli effetti negativi sul sito.
- Negativo: nel caso in cui il P/P/P/I/A, comprese le sue possibili soluzioni alternative esaminate, abbia un’incidenza negativa significativa e non vi siano le motivazioni di rilevante interesse pubblico che ne giustifichino la realizzazione o non si individuino adeguate misure di compensazione: il P/P/P/I/A non può essere approvato, né realizzato. In questo caso l’Autorità Vinca deve motivare il proprio diniego nel suo atto di approvazione della Valutazione di incidenza appropriata.
Quali requisiti deve avere un P/P/P/I/A per essere classificato di rilevante interesse pubblico?
Un P/P/P/I/A è da considerarsi di rilevante interesse pubblico se soddisfa alcuni requisiti, opportunamente attestati, quali:
- Azioni volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini: sanità, sicurezza, ambiente;
- Azioni fondamentali per lo stato e per la società;
- Azioni di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.
In che cosa consistono le Misure di compensazione?
Le misure di compensazione possono consistere in:
- Ripristino o miglioramento di un habitat o di un habitat di specie;
- Ricostituzione di un habitat o di un habitat di specie in un sito nuovo o in un ampliamento del sito stesso;
- Istituzione di un nuovo sito.
Esiste l’istituto del “silenzio-assenso” in caso di Screening o di Valutazione di incidenza appropriata?
La procedura di Vinca di un P/P/P/I/A deve sempre concludersi con un esito formale (parere motivato) e, di conseguenza, non si può mai applicare l’istituto del “silenzio-assenso”.
Che validità temporale ha lo Screening o la Valutazione di incidenza appropriata?
L’esito di uno Screening o di una Valutazione di incidenza appropriata di un P/P/P/I/A ha, di norma, una validità di 5 anni.
Come comportarsi se si è incerti sulla necessità o meno della Vinca di un P/P/P/I/A?
È opportuno contattare l’Autorità Vinca competente per territorio (Regione o Enti gestori delle Aree protette), al fine di apprendere quale sia la procedura più corretta da seguire per il singolo P/P/P/I/A in esame.
Quale è il rapporto tra la Vinca e le Misure di conservazione dei siti Natura 2000?
Le Misure di conservazione generali, valide per tutti i siti della Rete Natura 2000, e quelle sito-specifiche, valide per ogni singolo sito, stabiliscono dei divieti e delle regolamentazioni per certe tipologie di P/P/P/I/A che devono essere rispettate nell’esito dello Screening o della Valutazione di incidenza appropriata.
I P/P/P/I/A vietati nelle Misure di conservazione non possono essere autorizzati con una Vinca positiva.