Quando e cosa inviare

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell’inizio degli interventi compilando il seguente Modulo di richiesta di autorizzazione:

Modulo di autorizzazione (PDF - 259,9 KB)

Modulo di autorizzazione (Word - 47,1 KB)

Al Modulo devono obbligatoriamente essere allegate:

  • un’analisi fitopatologica e bio-meccanica dell’esemplare arboreo tutelato, completa di scheda di analisi visiva (VTA), firmata da un tecnico abilitato nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività;
  • la tipologia degli interventi da realizzare;
  • la verifica dell’impossibilità di adottare soluzioni alternative;
  • le motivazioni che sono alla base della richiesta;
  • le modalità e le tempistiche di esecuzione;
  • un’adeguata documentazione fotografica dell’albero e dell’area circostante;
  • la cartografia dell’area interessata dagli interventi con indicata la presenza di strutture, manufatti, reti tecnologiche, ecc.

A chi

La documentazione va inviata via PEC o con raccomandata a:

Regione Emilia-Romagna
Settore Aree protette, Foreste e sviluppo zone montane
Area Biodiversità
Viale A. Moro, 30 – 40127 Bologna
PEC segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata contestualmente per conoscenza ai Carabinieri Forestale, al Comune competente per territorio e all’Ente Parco, se l’albero soggetto a tutela si trova anche all’interno di un Parco o una Riserva regionale, interregionale o nazionale.

Procedura di autorizzazione

La Regione autorizza gli interventi, indicando eventuali prescrizioni vincolanti, con specifico atto, una volta accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative e qualora gli interventi siano esclusivamente derivanti da un’esigenza connessa:

  • a garantire la sicurezza della pubblica incolumità (es. rimozione di rami pericolanti, abbattimento di alberi instabili, ecc.);
  • al mantenimento del buono stato vegetativo e strutturale dell’albero (es. rimonda del secco, consolidamento di rami instabili, ecc.);
  • alla corretta gestione della Zona di Protezione dell’Albero (ZPA) (es. lavorazione del terreno, scavi, impermeabilizzazione del suolo, ecc.).

La Regione, prima di rilasciare l’autorizzazione all’intervento, può richiedere un parere non vincolante:

  • al Comune competente per territorio;
  • all’Ente di gestione delle aree protette, se eventualmente competente per territorio.

La Regione, dopo apposita istruttoria tecnica ed entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, può:

  • richiedere ulteriori informazioni ed ulteriori approfondimenti strumentali al soggetto richiedente (in tal caso il termine dei 30 giorni è da considerarsi sospeso);
  • autorizzare o vietare parzialmente o integralmente gli interventi e/o prevedere contestualmente eventuali prescrizioni relativamente alle modalità e ai tempi di esecuzione degli interventi previsti.