L’assoggettamento alla tutela di un Albero Monumentale Regionale ha carattere permanente, in quanto, di norma, l’albero monumentale è intangibile.

Gli interventi vietati

La tutela, in particolare, comporta i seguenti divieti:

  • di abbattimento, rimozione o danneggiamento;
  • di modifica della chioma e/o dell’apparato radicale, ossia il divieto di realizzazione di interventi che interessano gli organi epigei o ipogei, così individuati:
    • potatura;
    • consolidamento o ancoraggio;
    • verifiche strumentali con interventi invasivi (succhiello di Pressler, dendrodensimetro, dendropenetrometro, ecc.);
    • scavo o lavorazione del terreno (ad esempio aratura, posa in opera di condutture ecc.);
    • impermeabilizzazione e compattazione del suolo;
    • installazione e manutenzione di parafulmini, antenne, pali di illuminazione, linee aree elettriche o telefoniche;
    • posa in opera di steccati e recinzioni;
    • posa in opera di cartelli didattici o segnaletici stradali o di impianti semaforici;
    • realizzazione di percorsi, passerelle o pavimenti aerati;
    • deposito di attrezzi, mezzi o materiali;
    • realizzazione o rimozione di qualsiasi altro manufatto o di ogni altro intervento, diretto o indiretto, che possa interferire con le condizioni vegetative dell’Albero Monumentale Regionale;
    • indagini diagnostiche, fitopatologiche o di stabilità, qualora condotte con metodi invasivi;
    • interventi di difesa fitosanitaria;
    • spandimento di prodotti di sintesi, di diserbanti e dissecanti o sversamento di sostanze tossiche (oli, carburanti, acidi, sali, ecc.);
    • altri interventi ricadenti all’interno della Zona di Protezione dell’Albero (ZPA), sia ordinari che straordinari, programmabili o urgenti.

Gli interventi ammessi: quali e quando

Solo nel caso in cui l’intervento si renda assolutamente necessario e sia stata accertata l’impossibilità di adottare soluzione alternative, sono consentite alcune tipologie di intervento.

Le tipologie di intervento ammissibili sono differenti a seconda che l’intervento interessi l’albero monumentale o la zona di protezione dell’albero (ZPA).

In base al grado di incisività, inoltre, gli interventi vengono suddivisi in:

  • interventi liberamente eseguibili (gestione ordinaria);
  • interventi soggetti a comunicazione di inizio e di fine intervento (gestione straordinaria);
  • interventi soggetti ad autorizzazione (gestione straordinaria).

Per maggiori dettagli sugli interventi, le procedure e la documentazione da inviare, visita le pagine:

Chi può effettuare i controlli

La Regione, i Carabinieri Forestale, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree protette territorialmente interessati hanno il potere di controllo sugli interventi effettuati.

I controlli possono riguardare la legittimità dell’intervento, la presenza della documentazione necessaria e la corretta esecuzione degli interventi in base a quanto indicato nelle comunicazioni di inizio degli interventi o nelle autorizzazioni, compreso il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nell’atto autorizzatorio.

Norma di riferimento

Gli interventi vietati e quelli ammessi e le relative procedure sono definiti al Capo II, paragrafi 9 e 10, della Direttiva regionale applicativa della Legge regionale n. 20/2023 per la conservazione degli alberi monumentali.