Arvicola d'acqua
Ordine: Roditori - Famiglia: Microtidi
Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)
Arvicola d'acqua (nome comune)
Collocazione biogeografica: centro-euroasiatica
Caratteri distintivi:
lunghezza testa-corpo 125-218 mm;
coda 52-140 mm;
piede posteriore 22-39 mm;
peso 80-150 g.
Arvicola di grandi dimensioni, di colore bruno scuro, orecchie appena sporgenti dal pelo, coda relativamente molto lunga (60-70% del corpo). Fila dentaria superiore lunga almeno 8 mm.
Habitat: Sponde di fiumi, canali, laghi, stagni, valli salmastre e paludi, in pianura e nei fondovalle.
Abitudini: attiva giorno e notte. Semiacquatica, buona nuotatrice e sommozzatrice; scava gallerie con sbocchi sia sopra che sotto il livello dell'acqua. Il nido é all'interno delle gallerie o sul terreno, ben nascosto dalla vegetazione. Onnivora, si nutre soprattutto di piante acquatiche, ma anche di gamberetti, gasteropodi e girini. Il periodo riproduttivo é compreso tra aprile e settembre, con 2-4 nidiate; dopo 20-22 giorni di gestazione nascono 4-7 piccoli, pesanti 4 grammi, nudi e con gli occhi chiusi; a 5 giorni di vita sono già ricoperti di pelo, a 8 aprono gli occhi; a 14 vengono svezzati, a 1 mese sono indipendenti, a 2 mesi sono maturi sessualmente. La vita media é di appena 5-6 mesi, in natura possono vivere fino a 3 anni, in cattività fino a 5. E' predata dalla maggior parte dei Carnivori, Strigiformi, da molti Falconiformi, da qualche uccello acquatico ed Ofidi.
Status: numerosa, in diminuzione.
Distribuzione generale: gran parte dell'Europa (tranne la Francia occidentale e meridionale, la penisola Iberica e la Grecia) e Asia (dalla Palestina alla Siberia).
In Italia: in tutta la penisola e la Sicilia.
In Regione: diffusa nelle zone umide.
Protezione esistente: la L. 11/02/1992, n.157, esclude espressamente qualunque tutela. La specie è protetta in Emilia-Romagna, in quanto rientra tra le specie particolarmente protette ai sensi dell’Art. 2 della Legge Regione 15/2006 relativa alla tutela della fauna minore.
Per tale specie è quindi vietata la cattura o l’uccisione intenzionale, nonché la detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti; è vietato anche il danneggiamento o distruzione intenzionale di nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione, e il disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica.
Tratto da "I Mammiferi dell'Emilia-Romagna" di M.G. Bertusi, T. Tosetti, I.B.C. Regione Emilia-Romagna, 1986