GEV
Le Guardie Ecologiche Volontarie della Regione Emilia-Romagna
Chi sono le GEV
Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) sono Guardie Giurate Particolari volontarie, organizzate in uno o più raggruppamenti provinciali, che:
- promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale;
- accertano illeciti di natura amministrativa e violazioni di disposizioni di legge o di regolamenti in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla tutela ambientale, segnalando le infrazioni rilevate
- collaborano con le autorità competenti nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.
Per diventare GEV è necessario seguire un corso di formazione e superare un esame finale.
Cosa fa la Regione per le GEV
La Regione Emilia-Romagna esercita le funzioni già conferite in passato alle Province mediante l'ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia).
Nello specifico la Regione svolge funzioni di coordinamento, di indirizzo (anche attraverso apposite Direttive), di pianificazione e di programmazione, compresa l’erogazione di contributi.
Di seguito le competenze specifiche attribuite alla Regione:
- nomina e revoca delle Guardie Ecologiche Volontarie e rilascio del tesserino di riconoscimento;
- approvazione dello schema di convenzione-tipo da adottare per i tutti i Raggruppamenti presenti sul territorio;
- rilascio del parere di conformità alle Direttive vigenti sui programmi annuali delle attività;
- formazione delle GEV e istituzione della Commissione d’esame regionale per la nomina a GEV;
- concessione dei contributi ad ARPAE.
Per approfondire
Norme e atti
- Legge Regionale del 03/07/1989 n. 23 (PDF - 41.8 KB)
- DGR n. 1848 del 30/10/2023 Direttiva unica (PDF - 4.1 MB)
- Legge Regionale del 28 luglio 2023, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025"
Art. 18 "Modifica all’ articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1989"
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di revoca per inattività, l’incarico può essere rinnovato previa frequentazione di un corso di aggiornamento di cui al comma 4 dell’articolo 4.”.
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