Chi sono le GEV

Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) sono Guardie Giurate Particolari volontarie, organizzate in uno o più raggruppamenti provinciali, che:

  • promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale;
  • accertano illeciti di natura amministrativa e violazioni di disposizioni di legge o di regolamenti in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente;
  • collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla tutela ambientale, segnalando le infrazioni rilevate
  • collaborano con le autorità competenti nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.
Per diventare GEV è necessario seguire un corso di formazione e superare un esame finale.

Cosa fa la Regione per le GEV 

La Regione Emilia-Romagna esercita le funzioni già conferite in passato alle Province mediante l'ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia).

Nello specifico la Regione svolge funzioni di coordinamento, di indirizzo (anche attraverso apposite Direttive), di pianificazione e di programmazione, compresa l’erogazione di contributi.

Di seguito le competenze specifiche attribuite alla Regione:

  • nomina e revoca delle Guardie Ecologiche Volontarie e rilascio del tesserino di riconoscimento;
  • approvazione dello schema di convenzione-tipo da adottare per i tutti i Raggruppamenti presenti sul territorio;
  • rilascio del parere di conformità alle Direttive vigenti sui programmi annuali delle attività;
  • formazione delle GEV e istituzione della Commissione d’esame regionale per la nomina a GEV;
  • concessione dei contributi ad ARPAE.

Per approfondire

Norme e atti

  • Legge Regionale del 03/07/1989 n. 23 (PDF - 41.8 KB)
  • DGR n. 1848 del 30/10/2023 Direttiva unica (PDF - 4.1 MB)
  • Legge Regionale del 28 luglio 2023, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025"
    Art. 18 "Modifica all’ articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1989"
    1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente:   “In caso di revoca per inattività, l’incarico può essere rinnovato previa frequentazione di un corso di aggiornamento di cui al comma 4 dell’articolo 4.”.

Galleria fotografica

A chi rivolgersi

Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane 

Elena Chiavegato

Viale Aldo Moro 30, 40127 Bologna

051 5276887

Emanuela Caruso

Viale Aldo Moro 30, 40127 Bologna

051 5278578

Martina Vanini

Viale Aldo Moro 30, 40127 Bologna

051 5276098

Marco Magnani

Viale Aldo Moro 30, 40127 Bologna

051 5276749