Gli Alberi Monumentali Regionali (AMR)
La tutela regionale degli alberi monumentali
Gli Alberi Monumentali Regionali (AMR) sono tutelati dalla Legge regionale 28 dicembre 2023, n.20 “Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti” (PDF - 68.1 KB) che ne approva la definizione e istituisce il relativo Elenco regionale.
L'Albero Monumentale Regionale e i caratteri di monumentalità
Per Albero Monumentale Regione (AMR) si intende l’albero singolo, isolato o facente parte di formazioni boschive, ma anche in filare o in gruppo che richiede una speciale azione di conservazione poiché possiede uno o più particolari caratteri di monumentalità, quali il pregio naturalistico legato all’età, alla dimensione, alla rarità botanica, alla specie o al valore biologico, ma anche il pregio paesaggistico o quello storico, culturale e religioso.
In particolare, il criterio legato alla dimensione costituisce il principale elemento di filtro e, nello specifico, viene fatto riferimento alla circonferenza minima del tronco individuata per ogni specie (Allegato A della Direttiva regionale (PDF - 254.4 KB)).
Per gli altri parametri di selezione (valore paesaggistico e valore storico-culturale-religioso) questi vengono analizzati solo qualora valutati di livello eccezionale.
La Giunta regionale, con propria la propria Direttiva regionale n. 512/2024 (PDF - 603.1 KB), individua l'iter per l'inserimento di un albero monumentale nell'Elenco regionale degli Alberi Monumentali Regionali che si attua attraverso il censimento effettuato dal Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane effettuato di propria iniziativa o anche anche attraverso candidature di Enti e segnalazioni di cittadini, associazioni, ecc.
Gli Alberi Monumentali Regionali attualmente individuati sul territorio regionale sono 528 e l’Elenco degli Alberi monumentali Regionali sarà consultabile tramite l’apposita Banca dati informatizzata e georeferenziata regionale contenente tutte le informazioni validate ed archiviate relativamente sia agli Alberi Monumentali Regionali che agli Alberi Monumentali d’Italia (AMI).
La Zona di Protezione dell’Albero (ZPA)
La legge regionale istituisce e tutela anche la Zona di Protezione dell’Albero (ZPA) quale area fisica di rispetto, di norma di forma circolare, di un raggio minimo di 10 m, calcolata dall’esterno del fusto, finalizzata alla conservazione del sito di radicazione e della chioma al fine di garantire la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie dell’albero monumentale.
Le norme di tutela
L'Albero Monumentale Regionale (AMR) e la sua Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) sono intangibili e, pertanto, sono vietati il loro abbattimento, la rimozione, il danneggiamento, la modifica della chioma o dell’apparato radicale, ma anche la realizzazione di interventi che interessino gli organi epigei e il sito di radicazione, nonché l’esecuzione di interventi ricadenti all’interno della Zona di Protezione dell'Albero.
La Regione (Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane), accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative e sulla base di un’apposita perizia tecnica redatta da un arboricoltore, può autorizzare gli interventi su un Albero Monumentale Regionale, indicando eventuali prescrizioni vincolanti.
Sono fatti salvi gli interventi motivati, improcrastinabili e per comprovate esigenze legate alla stabilità dell’albero o alla salvaguardia della pubblica incolumità oppure per interventi conservativi e di salvaguardia sempre previa autorizzazione/comunicazione regionale.
Le procedure per la richiesta dell’autorizzazione/comunicazione regionale sono disciplinate dall’apposita Direttiva regionale (approvata con DGR n. 512/2024) (PDF - 1.8 MB).
Chiunque non rispetti le norme previste dalla legge regionale è sottoposto a sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.
I contributi regionali per la salvaguardia degli alberi monumentali
Al fine di salvaguardare, conservare e valorizzare gli esemplari arborei monumentali (regionali e nazionali) e le relative zone di protezione, tutelati sia dalla L.R. n. 20/2023 e dalla L. n. 10/2013, il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane concede i contributi regionali per la realizzazione di indagini sullo stato di salute (VTA, perizie fitopatologie e verifiche strumentali) e sugli interventi di salvaguardia, conservazione e gestione ordinaria e straordinaria, nonché per iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione volte alla divulgazione della conoscenza, della tutela e dell’importanza della corretta cura e gestione, secondo quanto disposta dalla Deliberazione che approva i criteri per la concessione dei contributi (DGR n. 117/2023) (PDF - 550.5 KB).
La segnaletica
Tutti gli Alberi Monumentali Regionali devono essere segnalati in modo tale che sia evidenziata la loro tutela.
In particolare, la cartellonistica deve rispettare i requisiti standard di grafica, di dimensione e di forma previsti dalla Regione nello specifico “ (PDF - 4.2 MB)Manuale di immagine coordinata degli alberi protetti dell’Emilia-Romagna”, approvato con la Determinazione dirigenziale n. 17802 del 28/9/2021 (PDF - 4.2 MB).
Per approfondire
- Elenco degli Alberi Monumentali Regionali (PDF - 296.6 KB)
- La Direttiva regionale applicativa della Legge regionale n. 20/2023 per la conservazione degli alberi monumentali (PDF - 603.1 KB)
- La conservazione di un Albero Monumentale Regionale (AMR) e l'assoggettamento alla tutela
- Segnalazione di un Albero Monumentale Regionale (AMR)
- La candidatura di un Albero Monumentale Regionale (AMR)
- Gli interventi ammissibili e le relative procedure di autorizzazione
- Come inviare una comunicazione di inizio interventi
- Come inviare un'autorizzazione regionale per la realizzazione di interventi